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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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16) Art. 20, comma 1: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca.
Schema di DPCM di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della Salute.
Si predispone l’istituzione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)* quale organo di supervisione e valutazione relativo a numerosi canali di finanziamento a progetto attualmente in capo al MIUR e al Ministero della Salute. Il DPCM deve regolare le procedure di “valutazione tra pari” sotto l’egida del CNGR. A fine giugno era all’attenzione della Corte dei Conti. In rete circola una bozza in base alla quale si constata che si tratta di un decreto in 7 articoli, che, come riporta l’Art. 2 comma 1, «disciplina le modalità di attuazione del principio della valutazione tecnica tra pari previsto dall’articolo 20 della legge per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Il primo dei due fondi è quello attualmente in capo al Ministero della Salute, il secondo è il FIRST del MIUR. Peraltro al comma 3 si precisa che «I progetti ricadenti nell’ambito di applicazione del FAR continuano a essere selezionati sulla base delle vigenti procedure.». D’altra parte, come prescritto dal testo della legge, si chiarisce (al comma 2) che «Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del CNGR». L’Art. 3 disciplina le procedure di valutazione comparata e «di definizione di graduatorie dei progetti di ricerca», prescrivendo che «entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando, il CNGR procede alla designazione» dei componenti del relativo Comitato di Selezione (CdS)». Cioè si prevede la nomina di un unico panel complessivo anziché di vari panel di area, più tradizionali nella prassi internazionale. Si precisa, al comma 2, che «a) per ogni area scientifico-disciplinare interessata dal bando deve essere assicurata la presenza di un numero di esperti di area compreso tra due e cinque, da selezionare tra studiosi di riconosciuta eccellenza internazionale di cui almeno uno deve essere residente nel territorio nazionale; b) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere di sesso femminile; c) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere scelto tra studiosi operanti all’estero; d) il CdS non può comunque essere formato da più di trenta componenti.». Dopodiché, «La valutazione scientifica di ogni progetto viene effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti di elevata qualificazione, selezionati dai relativi esperti di area del CdS, e scelti tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore del progetto oggetto di valutazione.» (comma 5), mentre «Le valutazioni scientifiche, realizzate con l’ausilio di idonei strumenti telematici, devono essere condotte nel rispetto dei dettagliati criteri indicati nel bando, tra i quali, in ogni caso, debbono essere previsti (comma 6): a) innovatività e originalità della proposta; b) rilevanza scientifica dei risultati attesi e relativo impatto; c) qualificazione scientifica dei proponenti; d) complementarietà ed esaustività delle competenze dei gruppi di ricerca proponenti». Al termine, «il CdS presenta alla competente struttura ministeriale la proposta di graduatoria finale e indica altresì, per ogni progetto ritenuto finanziabile, il costo congruo e il relativo contributo ammissibile».
L’Art. 4 si riferisce ai bandi per giovani ricercatori, con riferimento ai quali s’impone «che almeno la metà dei componenti del CdS è scelta tra studiosi di età non superiore ad anni quaranta». L’Art. 5 si riferisce alla valutazione “nelle procedure di programmazione negoziata”, e cioè quelle (comma 1) «Nell’ambito delle aree scientifico-disciplinari correlate con le tematiche individuate come prioritarie nel PNR e in tutti i casi in cui le norme di riferimento» ne prevedano la possibilità. Gli Art. 6 e 7 riguardano compensi e norme transitorie.
Una volta che questo DPCM sia entrato in vigore, si dovrà procedere alla nomina del CNGR e a far partire nuovi cicli di bandi con il nuovo sistema. (10)

**Il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) è un organo di consulenza del MIUR, incaricato di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari (peer-review) nell'ambito della selezione di progetti da ammettere al finanziamento, a valere su specifici fondi e programmi di competenza dello stesso MIUR e del Ministero della Salute. Il CNGR è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, all'Art. 21, indica nel Comitato in oggetto l'organo incaricato di sovraintendere le procedure di valutazione tra pari previste dall'Art. 20. per un periodo sperimentale di tre anni, ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, e li trasmette al Ministro, il quale ne cura la pubblicazione e la diffusione. Il CNGR è composto di sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini.

17) Art. 22, comma 7: Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca.
D.M. (MIUR) 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011.
1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro.

18) Art. 23, comma 2: Determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento.
Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 240/10, con D.M. (MIUR) di concerto con il MEF.
Si prevede una contrattazione interna all’università con un range che va dai 25 ai 100 euro l’ora, specificando che per insegnamento s’intende anche la preparazione, il supporto agli studenti ed eventuali verifiche (gli esami). Fra i criteri rilevano la tipologia del corso, il numero di studenti, le qualifiche necessarie e la disponibilità economica dell’università. Si specifica anche specificato che tali criteri sono relativi alle sole università statali ma che può essere adottato anche delle non statali attraverso delibere interne alle stesse.
Art. 1
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento stipulati ai sensi dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi s’intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.
2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:
a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
b) il numero degli studenti;
c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
d) le disponibilità di bilancio.

19) Art. 24, comma 2, lett. c): Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato).
D.M. (MIUR) del 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
Possono concorrere all’assegnazione del contratto dottorati o equivalenti esteri conseguiti, attività didattiche precedenti, attività di formazione o ricerca presso istituti qualificati, esperienze precedenti come attività in campo clinico, attività di progettazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, brevetti e ruoli di relatore a congressi nazionali e non ed eventuali riconoscimenti e premi ricevuti. A ottenere punti extra concorre la pertinenza con il settore concorsuale, la rilevanza scientifica dell’elenco precedente e la fama dello stesso in campo nazionale e internazionale attraverso il numero di citazioni e altri parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato.
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum)
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

20) art. 24, comma 3, lett. a): Criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga.
D.M. (MIUR) del 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
Si tratta dei criteri da seguire per l’assegnazione dell’unico rinnovo di 2 anni per i ricercatori a temine del contratto. Sono i dipartimenti a formulare tali proposte nei 6 mesi precedenti alla scadenza dello stesso. Una commissione di nomina rettorale tenendo conto dei regolamenti d’ateneo valuta tale proposta e la passa al CDA cui spetta la decisione finale.
Art. 1(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell’eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.
Art. 2 (Procedura per la proroga del contratto)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da un’apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.
3. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che s’intende prorogare.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.