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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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13) art. 16, comma 2: Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento da emanarsi vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato, acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera e del Senato, sentiti il CUN e la CRUI, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge;
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3 (Abilitazione scientifica nazionale)
1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell’Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità e i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell’abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6.
Art. 4 (Criteri di valutazione)
1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.
Art. 6 (Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)
1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta di cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un’apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell’abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7 (Operazioni di sorteggio)
1. Formata la lista secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l’abilitazione sono sorteggiati.
Il regolamento è stato emanato e inviato per il dovuto parere al Consiglio di Stato che lo ha approvato. E’ ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il CdS aveva formulato un verdetto d’inadeguatezza rimandando il regolamento al Ministero per una serie di mancanze e approssimazioni. Si trattava essenzialmente di rilievi raggruppabili in due tipologie di difetto, che permeavano i nove articoli del regolamento: difetti d’impostazione nella procedura; mancanze giuridiche fino alla possibile incompatibilità con l’art. 33 della Costituzione. Le obiezioni del CdS imponevano correttivi importanti: in particolare, andavano rivisti i criteri di valutazione dei candidati all'abilitazione e i meccanismi dell'esclusione biennale di chi tenta la prova senza successo. Il percorso accidentato del regolamento ha riguardato anche il passaggio alla Corte dei Conti: per ben due volte esso è stato ritrasmesso al MIUR dalla Corte dei Conti che aveva sollevato numerosi e significativi rilievi al provvedimento. Inoltre Il 6 aprile il CUN  aveva approvato una mozione in cui chiedeva la riformulazione dell’art. 6 comma 6 rilevando che nulla si prevedeva nel regolamento in merito al “chi” e al “come” verificasse la “coerenza” del curriculum presentato dai professori, che potranno essere sorteggiati per la formazione della commissione, con i “criteri e i parametri” fissati per l’abilitazione dei candidati, e che nulla si prevedeva in merito ai criteri che dovranno presiedere alla scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell’ANVUR e alla garanzia che essi siano selezionati in base a criteri esclusivamente tecnico-professionali.
L’ANVUR ha proposto un criterio valido per tutte le aree scientifiche, che si traduce in valori numerici di parametri adattabili alle diverse realtà dei settori concorsuali. Il criterio è quello del superamento della mediana di uno o più indicatori di qualità. Chi aspira a diventare professore associato (o ordinario) deve possedere uno o più indicatori della qualità scientifica almeno pari a quelli della metà "migliore" dei professori. L’applicazione stretta del criterio del mediano suggerito dall’ANVUR produce una short list obiettiva per ciascuna fascia accademica. (5)
L’ANVUR suggerisce, almeno in prima approssimazione, criteri diversi per i settori 1-9, che comprendono le discipline scientifiche e medicina e gli altri (10-14). Questi ultimi comprendono Lettere, Giurisprudenza e le cosiddette scienze sociali.  Economia, statistica ed econometria sono però considerate scientifiche. Per le discipline scientifiche si adotta come criterio principale il numero di pubblicazioni su riviste ISI (o Scopus), e come criteri accessori il numero di citazioni e l’h-index.  In pratica, il CINECA (il braccio informatico del ministero) dovrebbe prima contare tutti gli articoli che i professori ordinari avranno aggiunto alla loro lista personale e calcolare la mediana, elencare i professori che la superano e poi controllare che essi superino anche la mediana di uno degli altri due criteri di riferimento (h-index o numero di citazioni), presumibilmente usando un programma standard come Publish or Perish. Per i settori umanistici il solo criterio è il numero di pubblicazioni, ponderato per la tipologia (libri, articoli etc.).
L’ANVUR afferma esplicitamente che questi criteri sono validi solo per le prossime abilitazioni, e auspica di potersi basare in futuro su liste di riviste e case editrici di qualità. (6) Per le scienze umane, com’è stato fatto in altri Paesi, si potrebbe promuovere con le società scientifiche di quelle aree un’indagine approfondita tesa a classificare riviste e monografie in classi di qualità, così da arrivare anche nelle scienze umane alla definizione di indicatori quantitativi condivisi della qualità scientifica. (7)
È notizia di inizio luglio il parere negativo del Consiglio di Stato sull’utilizzo di mezzi telematici per la presentazione delle prossime domande dei candidati per l’abilitazione a professore universitario. Tutti i candidati dovranno spendere soldi per riempire di carta le commissioni pre-esaminatrici (solo le pubblicazioni che dovranno essere considerate valide sono dodici, e in cinque copie, tanti sono i componenti di ogni collegio) e intasare le Poste di plichi che poi andranno ad accumularsi al MIUR.

14) art. 18, comma 1, lett. b): Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere.
D.M. (MIUR) del 2 maggio 2011 n. 236 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 serie generale n. 220.
Definizione delle tabelle di corrispondenza ai fini della partecipazione ai procedimenti per la chiamata di professori di I e II fascia, di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o nell’insegnamento universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando.
Art. 1
1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alle tabelle allegate** che costituisce parte integrante del presente decreto.

15) Art. 19, comma 1: Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca.
Schema di D.M.(MIUR). Versione del 27 settembre 2011. La bozza di Decreto regolamentare del MIUR è stata presentata all'associazione dei dottorandi e dottori di ricerca (Adi). (8)
Il dottorato di ricerca fornisce le competenze finalizzate al conseguimento di un’elevata specializzazione nel campo della ricerca. I corsi di dottorato si svolgono, previo accreditamento da parte del Ministero su conforme parere dell'ANVUR in coordinamento con lo svolgimento di documentata attività di ricerca di alto livello internazionale. Il titolo di dottore di ricerca (Ph. D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
E’ inoltre previsto che le sedi e i corsi di dottorato siano accreditati secondo modalità disciplinate da uno specifico decreto del MIUR su proposta dell'ANVUR. Con il medesimo decreto MIUR saranno definiti i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui, le convenzioni per cui le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
L'accreditamento dura cinque anni; in caso di mancata concessione, il progetto può essere ripresentato l'anno successivo con le opportune modifiche. Per concedere l'accreditamento, occorre avere almeno 18 fra ordinari e associati nei settori oggetto del dottorato e dotati di un curriculum con «documentati risultati di ricerca di livello internazionale» e garantire almeno 6 borse di studio in un programma sostenibile dal punto di vista finanziario anche grazie ai contributi di soggetti esterni. E’confermata la distinzione tra dottorati senza borsa e con borsa, nonché la possibilità per gli atenei di stabilire contributi economici per la partecipazione al dottorato. Per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero l’importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% come limite massimo per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
L'ANVUR, per concedere il via libera, valuta anche i curricoli dei docenti, che devono avere anche attività di ricerca riconosciute a livello internazionale, le strutture scientifiche e la sostenibilità finanziaria dei progetti. Oltre che dagli atenei, i dottorati possono essere attivati istituzioni di formazione e ricerca avanzate, consorzi di università e fra università e imprese. Gli atenei e gli altri soggetti attuatori decidono le modalità di selezione; il bando va pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», sul sito europeo Euraxess e sulla Borsa nazionale del lavoro. È possibile prevedere un colloquio e una prova scritta, anche secondo modalità riconosciute a livello internazionale. Chi vince la selezione ottiene un inquadramento europeo come «early stage researcher»; solo dal secondo anno può svolgere attività didattica integrativa, per un massimo di 40 ore l’anno. La tesi di dottorato va corredata con una sintesi in italiano e in inglese. La borsa di studio è annuale, rinnovabile per i due anni successivi solo per i candidati che abbiano ultimato tutte le attività previste per il primo anno.
La riforma andrà a incidere soprattutto sulla numerosità dei singoli corsi. Sulla base dell'analisi condotta sui dottorati di ricerca offerti dalle principali università italiane e straniere, il CUN ha, infatti, proposto una lista di circa 200 titoli, con l'obiettivo come spiega il suo presidente Andrea Lenzi, «di contrastare un'eccessiva frammentazione dei corsi e dispersione delle loro denominazioni favorendo al contrario una maggiore corrispondenza con le denominazioni dei dottorati stranieri. I dottorati sono abbastanza vicini da una parte ai settori scientifico-disciplinari e dall'altra alle singole aree di studio».  (9)
Il rifiuto di un’eccessiva specializzazione riguarderà i titoli dei dottorati ma non l'oggetto di studio, che non potrà certo essere generalista rappresentando la prima prova sul campo della ricerca per chi ha già una laurea magistrale.