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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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9) Art. 8, commi 1 e 3 (e art. 17, comma 2, L. 400/1988): Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 402

Si passerà dallo scatto biennale a uno triennale mantenendo lo stesso ammontare di emolumenti previsto attualmente, per tutti i nuovi contratti. Abolizione della ricostruzione della carriera per i docenti delle prime due fasce ai fini di maturare lo scatto. Possibilità per i docenti già assunti di passare a richiesta a questo sistema.
Art. 2 Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente
1. La progressione biennale per classi e scatti di  stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente.  Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all’allegato 1, al  fine di assicurare l’invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all’assegno aggiuntivo dall’art. 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all’indennità integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’attribuzione della nuova classe stipendiale, anche in sede di primo inquadramento, è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e dall’articolo 3, comma 3 del presente regolamento, e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
Art. 3 (Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato)
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di prima fascia a professore di seconda fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240 del 2010 è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24.
Camera dei deputati. Elementi per l’istruttoria normativa 27-09-2011.

10) Art. 12, comma 3: Individuazione delle università telematiche finanziabili, cui spetta il contributo premiale.
D.M. MIUR trasmesso alla Corte dei conti, vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Unversitario demanda al Ministero l'individuazione degli Atenei ai quali può essere applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine del quinto anno di attività.
Articolo 1 (Università telematiche finanziabili dall'anno 2011)
1. A partire dall'anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi".
2. La quota da attribuire ai predetti atenei è stabilita sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l'A.N.V.U.R., tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 2 (Individuazione di ulteriori Università finanziabili)
Con successivi decreti, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l'A.N.V.U.R., possono essere individuate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui al citato articolo 12.

11) Art. 14 commi 2 e 3: Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari.
Consiglio Universitario Nazionale. Parere e richiesta di modifiche sullo schema di decreto trasmesso con la nota dell’Ufficio Legislativo del MIUR prot. 100/UFFLEG/2272/R.U. del 14.06.2011. Spedito il 26.07.2011 all’on.le Ministro.
Si suggerisce di apportare le seguenti modifiche al decreto:
Art. 3
Comma 1: Poiché i crediti formativi universitari di cui si chiede il riconoscimento derivano da attività di formazione realizzate in cicli di studi biennali o triennali, immediatamente successivi alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, si suggerisce di eliminare le seguenti parole “e della laurea specialistica o magistrale” in modo tale da limitare il riconoscimento dei CFU ai percorsi formativi del ciclo di laurea triennale.
Comma 2: Si chiede di rendere più esplicito il concetto generale che le attività svolte, riconoscibili in CFU accademici secondo modalità definite con regolamento di ateneo, devono essere certificate individualmente ai sensi della normativa vigente, oltre che dimostrate da ciascuno studente.
Art. 4
Comma 2: Si osserva che i criteri necessari per il riconoscimento dei CFU risultano descritti in modo più rigoroso e preciso nell’articolo 5 riferito agli ITS, rispetto all’articolo 4 riferito agli Istituti di Formazione della Pubblica Amministrazione. Le università dovranno valutare singolarmente le domande di riconoscimento presentate da chi ha completato i diversi percorsi di formazione utilizzando criteri uniformi e il più possibile predeterminati.
Si suggerisce, pertanto, di modificare il comma 2 lettera a) e b) come segue:
a) durata almeno biennale del percorso formativo, per un impegno totale (comprendente ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, nonché di stage o tirocinio) di almeno 1800 ore, con superamento di un esame finale;
b) la rispondenza delle competenze acquisite a livello tecnico-professionale rispetto agli obiettivi formativi e alle relative conoscenze e abilità del corso di studio universitario al quale s’intende accedere; il carico di lavoro stimato per l’acquisizione delle predette competenze, ivi compresi lo studio individuale e la preparazione agli esami finali; e di aggiungere dopo la lettera d) del comma 2 la seguente ulteriore lettera in analogia a quanto previsto dall’articolo 5 sugli ITS: e) la votazione conseguita dallo studente.
Art. 5
Comma 1: Per precisare meglio il principio che anche nel caso degli ITS sono comunque escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente, si suggerisce di includere l’espressione “su “su richiesta dell’interessato” nel comma 1 come opportunamente indicato nell’art. 4 comma 2 in riferimento gli Istituti di Formazione della Pubblica Istruzione.
Il limite massimo di riconoscimento di CFU previsto dal comma 2 dell’art. 5 (60 + 12 per una durata dell’ITS biennale) appare eccessivo. E’ utile ricordare che la formazione prevista negli ITS è finalizzata all’aspetto tecnico e professionale, con particolare riferimento all’ingresso il più precoce possibile nel mondo del lavoro e per questo gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo e i docenti devono provenire dal mondo del lavoro per non meno del 50%. Si suggerisce pertanto di modificare il comma 2 prevedendo che a completamento di un ITS possa essere riconosciuto fino a un massimo di 40 CFU per i percorsi di 4 semestri, ovvero 60 CFU per i percorsi di 6 semestri e che tale valore includa anche le conoscenze e le abilità acquisite all’esito di stage aziendali e tirocini formativi inclusi nel percorso formativo.
(Versione integrale del parere del CUN: http://www.cun.it/media/113682/informacun_2011_20_07_088.pdf_allegato2.pdf)

12) Art. 15 e 16: Determinazione dei settori concorsuali,raggruppati in macrosettori concorsuali.
D.M. (MIUR) 29 luglio 2011, n.336, e successivo D.M. 3 agosto 2011 di rettifica che determinano i settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 dell'1/9/2011 - Supplemento ordinario n. 200.
Il decreto è corredato di due allegati: l’allegato A riporta l’elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, mentre l’allegato B contiene le declaratorie dei settori concorsuali.
Per i settori concorsuali per i quali è prevista la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza, invece, non è univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. In caso di mancata presentazione della domanda, il rettore dispone l'inquadramento. Tutti i decreti d’inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni a far data dal 1° settembre 2011.
Infine, sempre a decorrere dal 1° settembre, i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui sopra. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale a un altro deve essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del rettore, previa acquisizione del parere del CUN (che ha 45 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta), motivando l'eventuale difformità. (4)
Art. 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). (1-9-2011 Supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203).
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.
Tutti i decreti d’inquadramento devono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'art. 2.