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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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 4) Art. 5, comma 1, lett. b) secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i): Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Schema di Decreto legislativo.
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all’articolo 5, comma 4, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli Atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.
Art. 2. (Presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto)
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo raggiunge un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero l’Università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissest o finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Il decreto definisce e disciplina tre casi. Il primo riguarda il caso di situazione critica di disequilibrio economico e finanziario e patrimoniale temporaneo. In questa fase l'Universita' intraprende un percorso di risanamento vigilato dal ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il secondo riguarda il caso di dissesto finanziario che comporta l'incapacità per l'ateneo di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili. In questa fase viene elaborato un piano di rientro in tempi certi. Il ''cartellino'' diventerà ''rosso'' nella terza fase: cioè se, nonostante queste possibilità, gli atenei non metteranno ordine nei propri conti. In quest’ultimo caso scatterà il commissariamento. In questa fase l'organo commissariale ha l'obiettivo di ripianare i debiti e ricondurre l'intero sistema a una situazione di equilibrio.
Nel provvedimento è stato valorizzato il ruolo dell'ANVUR che, dopo la procedura commissariale, deve valutare se esistano i presupposti per mantenere l'accreditamento dell'istituzione universitaria ovvero per un'eventuale operazione di federazione o fusione di atenei.
Criteri di commissariamento e procedure per tappare il deficit economico finanziario. Essenzialmente la procedura rimane invariata: la corte dei conti redige il resoconto dettagliato, il rettore è diffidato, sono mandati i tre commissari dal MIUR, si redige un piano di risanamento che parte dal tagliare tutti i benefit passando per l’abbandono a loro stessi degli altri centri amministrativi (dipartimenti ad esempio), chiudendo tutti i distaccamenti e le spese non ordinarie e vendendo tutto ciò di cui è in possesso l’università cercando di sanare tutti i debiti accumulati con il piano di risanamento.
Dopo il via libera di Camera e Senato, il decreto legislativo sarà più tollerante con quegli atenei che, sebbene abbiano bilanci dissestati, manifestino segnali di ripresa nella gestione economica e che comunque abbiano ottenuto buoni risultati nella ricerca e nella didattica. In questo caso, infatti, l'ateneo in difficoltà dovrà presentare un piano quinquennale di rientro approvato dal MIUR e dal MEF e nel quale dovranno essere indicate in maniera dettagliata le «attività da intraprendere anno per anno e gli obiettivi annuali da raggiungere, parametrati a degli indicatori economico-finanziari». Ogni anno, poi, ci saranno verifiche intermedie dei progressi compiuti in modo da monitorare costantemente l'efficacia degli interventi di risanamento. Qualora nella verifica annuale il piano si riveli un fallimento o la sua realizzazione sia in parte compromessa, sarà compito del MIUR designare uno specifico commissario. (3)
Secondo il MIUR l'intervento normativo consente di individuare tempestivamente, tramite l'organo di controllo contabile, le situazioni critiche negli equilibri economici, finanziari e patrimoniali delle università; avviare un percorso di risanamento nelle fasi critiche e adottare un piano di rientro nella fase di dissesto finanziario, secondo criteri analiticamente definiti e sotto la vigilanza dei ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Economia e delle finanze, anche per mezzo del Collegio dei revisori dei conti e finalizzare positivamente l'eventuale fase commissariale, diretta al riequilibrio nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale e alla garanzia del mantenimento di un livello soddisfacente nella qualità della didattica e della ricerca delle università statali''.

5) Art. 6, comma 9: Definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.
Schema di regolamento Emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, udito il parere del Consiglio di Stato, vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art .1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento...definisce le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società di capitali aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.
Art. 2 (Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari)
1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell’università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell’università o del personale universitario.
Art. 3 (Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari)
1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell’università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale.
Art. 4 (Disciplina delle incompatibilità)
1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell’università, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off e negli start up universitari. È fatta salva l’ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall’ateneo di appartenenza.

6) Art. 6, comma 11: Stipulazione di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
D.M. (MIUR) del 26 aprile 2011 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2011 - n. 224.
Possibilità di prestiti di docenti e ricercatori limitandoli alla durata di un anno e in base a dove hanno effettuato più ore di servizio è garantito il diritto di voto. Non riguarda solo le università pubbliche ma anche le università private (es. la LUISS), le università straniere e i centri internazioni di ricerca.
Art. l (Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo)
1. Per il conseguimento di finalità d’interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
Articolo 3 (Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca)
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipulazione di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

7) Art. 6, comma 13: Schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
Il MIUR, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza per i rapporti dello Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, predispone lo schema tipo d’Intesa Regione-Università.
Capo I – Principi generali
Art. 1 - Principio di collaborazione tra Regione e Università

1. La Regione … e l’Università degli Studi di …, in seguito denominate Regione e Università, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività assistenziali, della formazione e della ricerca sanitaria offerte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia/Medicina e... attraverso i corsi di laurea di area sanitaria e le scuole di specializzazione, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001 che afferma: (omissis) L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:
- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, Qualità dell’attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell’Università;
- partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d’intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all’esercizio dei compiti istituzionali dell’Università nel campo didattico-formativo;
- sviluppo di metodi e strumenti innovativi di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e appropriatezza delle attività assistenziali rispetto alle esigenze della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull’esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza.

8) Art. 7, comma 5: Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
D.M. (MIUR) del 26 aprile 2011 n. 166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17-9-2011.
Art. 2 (Criteri di incentivazione)
1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi  di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università' di altra regione.
Art. 3 (Modalità di incentivazione)
1. La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle università interessate.
2. L'incentivo alla mobilità e' attribuito secondo le seguenti modalità:
a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è erogato dall'Universita' di destinazione unitamente al primo stipendio;
b) all'università di destinazione è riconosciuta a  titolo  di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo  medio nazionale della fascia di appartenenza del professore.