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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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 Provvedimenti attuativi in itinere o esecutivi

Di ogni provvedimento sono riportati e/o commentati i punti salienti. Le versioni integrali si possono leggere tramite collegamento ipertestuale (link nel titolo del provvedimento).

1) Art. 2, comma 1 lett. n): Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale;
D.M. (MIUR) di concerto con il MEF: il trattamento economico dei direttori generali delle Università, per il triennio 2011 – 2013, è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la figura di direttore amministrativo, tenuto conto delle disposizioni previste dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con successivo decreto al termine del triennio 2011 - 2013 saranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.
Inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

2) Art. 5, comma 1, lett. a), e comma 3: Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Schema di decreto legislativo. Atto del governo sottoposto a parere parlamentare.
a) Art. 2 (Oggetto)
1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il provvedimento disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.
2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma i nonché con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 14, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonché la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 15.
Art. 4 (Sistema di accreditamento)
1.Il sistema di accreditamento di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), ha come oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca, idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
3, L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio è diretto ad accertare, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i Corsi di studio, la persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 7 (Accreditamento dei corsi di studio))
1. 1 corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Pori corsi di studio già attivati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono definiti gli adempimenti degli atenei.
Art. 14 (Incentivo per i risultati conseguiti)
Il Ministero per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il fondo di finanziamento ordinario delle Università (FF0) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalità definite aI comma 1, I'ANVUR redige e trasmette al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio.
Art. 15 (Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)
1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, a. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, m 43.

3) Art. 5, comma 1, lettera b) e Art. 5, comma 4, lettera a): Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Schema di decreto legislativo sul nuovo regime di contabilità patrimoniale.
Nuove regole per la contabilità economico-patrimoniale cui tutte le università dovranno adeguarsi entro il 2014, per garantire una maggiore trasparenza dei conti e nella gestione delle risorse. Il decreto prevede anche linee guida e misure che le università a rischio devono seguire per uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria ed evitare il commissariamento. Il provvedimento richiede altri decreti per l’attuazione.
Il quadro economico-patrimoniale dell’università è rappresentato da:
1. Bilancio unico d’ateneo di previsione (budget economico ed degli investimenti di gestione);
2. Bilancio unico d’ateneo di esercizio (Stato patrimoniale, contro economico, rendiconto finanziario, nota integrativa con l’elenco dei delle società e degli enti partecipanti a qualsiasi titolo, da approvarsi entro il 30 aprile con relazione del collegio dei revisori dei conti e dal Cda su proposta del rettore e parere del senato per quanto di competenza);
3. Bilancio consolidato (con le proprie aziende, società ed enti controllati composto dallo Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).
Tutte le università considerate amministrazioni pubbliche hanno i seguenti doveri e proroghe: predispongono il bilancio di preventivo d’ateneo non autorizzato e uno autorizzato e il rendiconto unico d’ateneo; predispongono un apposito prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva.
Con decreto del Ministro del MIUR, dopo consultazione con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sono stabilite l’elenco delle missioni e dei programmi nonché criteri cui le università si attengono ai fini di un’omogenea riclassificazione dei dati contabili.
Saranno inoltre costituite per ogni università delle commissioni per la contabilità economico-patrimoniale al fine della revisione dell’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio e di controllo della contabilità economico-patrimoniale. Saranno composte di rappresentanti del MIUR, del MEF, del CUN, dal Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell’università e da esperti del settore.
E’ introdotto il tetto del 15% dei finanziamenti per contributi per il funzionamento e per l’edilizia universitaria.
Relazione illustrativa.
Art. 1 (La contabilità economico-patrimoniale nelle università)
1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Art. 2 (Principi contabili e schemi di bilancio)
1. Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 3 (Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)
1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, individuata ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della stessa legge.