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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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  Reclutamento. Valutazione. Statuti

 

Reclutamento. Fin da gennaio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo e il più urgente dei decreti attuativi sul reclutamento dei docenti universitari, il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari che stabilisce tempi e modalità di svolgimento dei concorsi. Ha ottenuto il via libera dal Consiglio di Stato ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorrono due successivi decreti per completare il quadro delle misure necessarie per mettere a regime il nuovo sistema di reclutamento: il decreto che accorpa e riduce i settori concorsuali (già approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre) e quello che specifica, area per area disciplinare, i requisiti di qualificazione scientifica richiesti sia ai commissari sia ai candidati per l’abilitazione scientifica nazionale (prerequisito per i futuri reclutamenti dei professori). Gli aspiranti commissari devono infatti rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti da un decreto (di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 240/10) coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda. Il ministero sta ultimando il testo per inviarlo al Consiglio di Stato.
La Camera dei deputati, nella relazione tecnica del 29 giugno 2011, ha stimato un costo annuo pari a 17 milioni di euro per le procedure di abilitazione scientifica nazionale. Secondo la previsione di un membro dell’ANVUR i bandi per l'abilitazione scientifica nazionale, condizione necessaria per diventare professore universitario, saranno pubblicati solamente entro l’estate 2012.

Valutazione. Per la valutazione si è provveduto con l’entrata in funzione dell’ANVUR, che per l’abilitazione scientifica nazionale ha proposto un criterio valido per tutte le aree scientifiche, che si traduce in valori numerici di parametri adattabili alle diverse realtà dei settori concorsuali. Il criterio è quello del superamento della mediana di uno o più indicatori di qualità (Si veda più avanti il commento all’art. 16, comma 2). Il CUN ha rilevato che non è ancora chiaro chi valuterà i professori che saranno sorteggiati per far parte delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. La legge prevede la valutazione dei loro curricoli ma appunto non individua il soggetto deputato a valutare.

L'ANVUR, ha dichiarato il presidente Stefano Fantoni in una lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera del 21 settembre, si propone di «innescare un processo di miglioramento dell'università e individuare i metodi di riconoscimento della qualità dei ricercatori e dei docenti che riducano il margine di arbitrio delle commissioni giudicatrici». Fantoni ha riassunto le proposte dell'Agenzia in due concetti principali: «Chi aspira a una data posizione accademica deve avere requisiti almeno pari a quelli della metà superiore di coloro che già la occupano, garantendo così nel tempo il miglioramento della qualità media; chi si propone come "commissario" deve essere non inferiore a chi dovrà valutare». I requisiti necessari saranno stabiliti in base alle procedure utilizzate negli atenei di tutto il mondo, ovvero gli indicatori bibliometrici e il giudizio dei pari. Tuttavia il proposito di dotare l'università italiana di un efficace sistema di valutazione, già presente in altri Paesi europei, ha fatto sollevare obiezioni. Alcuni, infatti, hanno subito denunciato «la scomparsa di criteri come la passione per la ricerca, la sopravvalutazione degli aspetti internazionali e, ancora, la meccanicità di criteri e indicatori che, nati in ambito tecnico-scientifico, sono di difficile applicazione in ambito umanistico e sociale». Si tratta di critiche che possono avere una base di verità, tuttavia una norma generale che serve a migliorare il sistema universitario non si può basare su casi eccezionali: se l'impiego di questi indicatori dovesse «lasciar fuori un ottimo studioso "di nicchia"», d'altra parte ridurrebbe l'accesso di molti non meritevoli, la cui immissione in ruolo ha prodotto nel mondo accademico quegli effetti negativi fin troppo amplificati dalla stampa. (1a). In altra occasione Fantoni ha affermato che nella valutazione dei prodotti della scienza occorre passare “dagli aggettivi a parametri più oggettivi”.

Statuti. La revisione degli Statuti prevede la definizione di ruoli e competenze degli organi interni, individuati in modo puntuale dalle Legge (Rettore, Senato accademico, CDA, Collegio dei revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Direttore generale). In merito il MIUR ha dichiarato che intende esercitare la propria inderogabile potestà in sede di controllo di legittimità per garantire che siano rigorosamente tutelati i principi fondamentali della riforma, restando aperto ad accogliere soluzioni autenticamente coerenti con l'impostazione di fondo. ''Il Ministero approverà solo statuti più che trasparenti e coerenti con la riforma universitaria'' ha dichiarato il ministro Gelmini.

La modifica degli statuti obbliga alla scomparsa delle attuali facoltà, le cui funzioni saranno assorbite dai dipartimenti (ai quali sono state attribuite anche responsabilità didattiche). Ciò comporterà che tutti i dipartimenti siano di conseguenza ridisegnati. A La Sapienza di Roma i dipartimenti si riducono da 110 a 67. All’università di Bologna si passa da 66 a 33 dipartimenti, ciascuno formato da almeno 50 tra professori e ricercatori.

La nuova legge prevede un forte accentramento dei poteri ed esclude dall’elettorato attivo per le massime cariche accademiche sia i ricercatori universitari, che votavano a pieno titolo per l’elezione del rettore, sia il personale tecnico-amministrativo che partecipava con voto ponderato. Inoltre prevede che la riforma dello Statuto sia un processo guidato dall’alto, affidando il compito di stilarlo a una commissione di soli quindici membri (tra cui due studenti) nominata dal rettore. A chi, in ragione della “funzione costituente” cui sarebbe chiamata la commissione, sosteneva l'opportunità (se non la necessità) d’indizione di elezioni, si è replicato che: 1) è erronea la premessa iniziale secondo cui tale commissione svolgerebbe una “funzione costituente”: la commissione svolge solo funzione istruttoria di predisposizione per il SA e per il CDA delle modifiche statutarie imposte dalla legge di riforma; 2) la commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie giacché trova, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti (dal numero minimo di docenti per la costituzione di un dipartimento, alla composizione e alle funzioni di consiglio di amministrazione e senato, ecc.); 3) la disposizione legislativa in questione non parla per niente di “elezione” dei membri (che invece sono “designati” dal SA e dal CDA) e l'eventualità (non prevista, ma neppure esclusa dalla disposizione in oggetto) di un’elezione di tali membri avrebbe introdotto un elemento disfunzionale in ragione proprio della funzione istruttoria assegnata alla commissione. Le modifiche statutarie proposte dalla commissione dovranno, infatti, essere oggetto di deliberazione del CDA e del SA; una legittimazione di tipo elettorale di tale commissione finirebbe per contrapporre quest'ultima ai due organi competenti (SA e CDA) in caso di emendamenti che questi volessero introdurre. L'investitura elettorale di un organo istruttorio si pone, infatti, in netto contrasto con la funzione (istruttoria appunto) al medesimo assegnata, giacché pone le premesse di una contrapposizione irriducibile di legittimazione fra lo stesso e l'organo decidente che in un secondo momento è chiamato ad adottare la relativa decisione. (2)