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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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 Norme della L. 240/10 immediatamente operative negli atenei (1)

La L. 240/10, oltre ad obbligare gli Atenei a modifiche di Statuto, contiene una serie di norme d’immediata e diretta applicazione per gli stessi. Tuttavia tali norme sono suscettibili di variazioni/integrazioni per effetto di successive interpretazioni e/o valutazioni ministeriali.

Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 
 1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e d’insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.La norma risolve in via legislativa la questione sull’impegno orario annuo dei professori e dei ricercatori ai fini della rendicontazione di progetti di ricerca.
La norma è immediatamente operativa.
10. La nuova disciplina sulle incompatibilità dispone che i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, varie attività.La disciplina interna di ateneo è al momento superata dalla disciplina legislativa.
Le norme sono immediatamente operative.

Art. 18.

5. La norma pone un limite stringente alla partecipazione a progetti di ricerca da parte di personale non strutturato. In sostanza è preclusa la partecipazione a borsisti a qualsiasi titolo e co.co.co. La norma non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle attività commissionate da terzi, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 383/80 e successive modificazioni, nonché del regolamento di Ateneo attuativo. Si ritiene che i contratti stipulati e le borse conferite al 29 gennaio 2011 possano essere portate a termine mentre non ne possono essere assegnati di nuovi. Si ritiene anche che possano essere fatti salvi i contratti e le borse stipulate sulla base di procedure in corso all’entrata in vigore della norma in modo da non perdere i finanziamenti erogati.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 19. (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca) 
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate modificazioni:
a) E’ previsto che le sedi e i corsi di dottorato siano accreditati secondo modalità disciplinate dal MIUR su proposta dell'ANVUR. In attesa del decreto MIUR si può ritenere che le università possano procedere con l’attivazione del prossimo ciclo di dottorato applicando i vecchi criteri e modalità.
2) prevede la frequenza al dottorato dei titolari di contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
c) è prevista la frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione mediche. La norma sembra limitare la doppia iscrizione appunto a quelle mediche, escludendo tutte le altre (professioni legali, etc.). La norma è entrata in vigore il 29 gennaio u.s. e quindi è immediatamente operativa.
2. Riguarda la rimozione dell’obbligo del 50% delle borse di studio sul numero totale dei posti messi a concorso. La disposizione si applica dall’emanazione del Decreto MIUR, su proposta dell’ANVUR, che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, pertanto quasi sicuramente non si potrà applicare per il prossimo ciclo.
Le norme sul dottorato sono immediatamente operative salvo il comma 2 e la procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi che sono subordinate all’emanazione del Decreto Ministeriale.

Art. 22. (Assegni di ricerca)   
L’articolo ridefinisce le procedure per il conferimento di assegni di ricerca.
Va rifatto il regolamento di ateneo.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 23 (contratti per attività d’insegnamento)   
1. Le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento – a titolo gratuito o oneroso – con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente.
Il comma 2 prevede che le università possono anche stipulare contratti a solo titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, Il trattamento economico spettante è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma 2 fa esplicitamente salvo l’affidamento di incarichi di insegnamento – a titolo oneroso o gratuito – al personale docente e ricercatore universitario. Si prevede la possibilità di attribuire contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
Va rifatto il regolamento di ateneo.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)   
Disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le Università possono stipulare - nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono indicate nel contratto.
L’Ateneo deve emanare due regolamenti: uno concernente la selezione dei ricercatori a tempo determinato, un altro per la definizione degli standard qualitativi necessari per procedere alla chiamata di chi abbia conseguito l’abilitazione scientifica ai sensi dell’art. sedici della legge n. 240.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 29. (Norme transitorie e finali)   
Si tratta dell’abrogazione espressa di alcune norme con impatto anche sulle disposizioni regolamentari interne.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; fa riferimento alla parte della legge che consentiva alle università di conferire borse di studio post-dottorato
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; fa riferimento ad alcuni commi della legge 230/2005, rispettivamente il reclutamento di professori ordinari e associati, la normativa sugli incarichi d’insegnamento, la figura del professore aggregato, la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; abroga invece l’attuale disciplina degli assegni di ricerca.
15. La norma deroga al taglio imposto per le spese di missione dalla legge 122/2010. Oltre all’attività ispettiva sono fatte salve le spese per missioni effettuate da Università ed enti di ricerca con risorse provenienti da finanziamenti dell’Unione Europea. L’altra eccezione all’applicazione della norma in commento fa riferimento alla spesa per missioni di risorse provenienti da finanziamenti di soggetti privati. Ci si riferisce all’attività commerciale e quindi una tutela delle attività connesse.
18. È sostituito il secondo periodo di quest’articolo prevedendo che almeno il 50% delle risorse sia utilizzato per l’assunzione dei ricercatori e una quota non superiore al 20% per l’assunzione di professori ordinari. Rimane ovviamente il discorso del 50% della spesa. Si segnala che già l’art. 9 della legge 183/2010 (collegato lavoro) aveva eliminato la possibilità di utilizzare le quote percentuali per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato.
La norma è immediatamente operativa.