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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11) PDF Stampa E-mail
UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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La riforma universitaria (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” o legge Gelmini), prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2011 e della sua entrata in vigore (29 gennaio 2011) ha superato decisivi passaggi (Tabella 1).
Alla sua approvazione la riforma è stata immediatamente operativa per adempimenti prescrittivi in alcuni suoi punti rilevanti (come la sostituzione del ricercatore a tempo indeterminato con due figure di ricercatore a tempo determinato, la riforma della governance degli Atenei da varare entro giugno o al massimo settembre con nuovi statuti che prevedono rettori non rinnovabili ma più forti e consigli d’amministrazione con maggiori poteri).

Tuttavia, per realizzarsi pienamente, richiede ancora l’emanazione di moltissimi provvedimenti attuativi (decreti legislativi, regolamenti, decreti ministeriali). In particolare: un decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni, (come da art. 20); 7 decreti, ciascuno da emanare entro una precisa data, come da articoli 5 (entro 12 mesi), 6 (entro 120 giorni), 15 (entro 60 giorni), 16 (entro 90 giorni), 17 (entro 120 giorni), 23 (entro 3 mesi), 28 (entro 120 giorni) da parte del ministro Gelmini; 16 decreti, senza scadenza (1 da art. 1, 2 da art. 2, 3 da art. 4, 1 da art. 7, 1 da art. 11, 3 da art. 12, 1 da art. 13, 1 da art. 14, 1 da art. 21, 1 da art. 24, 1 da art. 26) ancora da parte del ministro; 11 regolamenti da parte di ciascun Ateneo e uno da parte del ministro. A loro volta un numero di questi decreti si affida a successivi atti normativi per entrare a regime. E sono sempre possibili ulteriori decreti integrativi e correttivi. Ad esempio, per attivare gli scatti “premiali” (art. 29) del 2011 ai docenti occorre un decreto del MIUR che li stanzia nel fondo di finanziamento ordinario 2011 e un altro decreto (MIUR e MEF) per i criteri di attribuzione, che a sua volta richiede un regolamento di ateneo per applicarli.
A giugno il MIUR ha inviato al CUN la prima serie di 17 decreti attuativi della Legge 240/2010, ma il complesso dei provvedimenti attuativi ne elenca 47 (Tabella 2).
Dei 38 provvedimenti attuativi di stretta competenza del MIUR, a tutt'oggi (31-10-11) soltanto 12 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono entrati, dunque, in vigore:
1) Importo minimo degli assegni di ricerca (D.M. 102/2011);
2) Istituzione del Fondo di formazione e aggiornamento della dirigenza (D.M. 27-07-2011).
3) Definizione dei settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione scientifica (D.M. 336/2011).
4) Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012 (D.M. 05-07-2011).
5) Criteri per l'individuazione con regolamento d'ateneo degli standard qualitativi per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione (D.M. 334/2011).
6) Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/10 (ricercatori a tempo determinato)(D.M. 243/2011).
7) Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti (D.M. 242/2011).
8) Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere (D.M. 236/2011).
9) Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari (D.M. 168/2011).
10) Individuazione delle università telematiche finanziabili, cui spetta il contributo premiale (D.M. 25-05-2011).
11) Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (D.M. 166/2011).
12) Stipulazione di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri (D.M. 167/2011).
Si veda in fondo all'articolo la Tabella 3 (aggiornata al 31 ottobre) dei provvedimenti già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Altri provvedimenti sono in fase di emanazione. Mentre alcuni di essi sono alla firma del ministro, per altri, che sono dei decreti legislativi, l'iter non può essere breve giacché la firma del ministro, da sola, non basta e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avviene solo al termine dell'iter legislativo che, in alcuni casi, può essere molto lungo. Si deve, infatti, tenere conto che i provvedimenti attuativi dichiarati spesso dal MIUR "in via di approvazione" hanno in gran parte tipologie diverse che comportano determinati percorsi e i pareri vincolanti di una molteplicità di soggetti. I "decreti regolamentari" hanno una tappa obbligata presso il Presidente della Repubblica o presso il Consiglio di Stato, altri devono essere decisi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con quello della Salute o con le Commissioni parlamentari, altri ancora richiedono il parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), del CNAM (Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale) o dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Per un certo numero (7 decreti) si deve verificarne la copertura finanziaria e perciò vanno soggetti al vaglio della Corte dei Conti.
L’ultima dichiarazione del ministro Gelmini, dopo che sono saltate le previsioni di arrivare in porto entro luglio, è stata che la riforma sarebbe diventata pienamente operativa entro ottobre, fermo restando che reclutamento, valutazione e adeguamento degli statuti (compresa la loro approvazione ministeriale) sono i tre aspetti più urgenti.
Nel Documento del governo presentato a Bruxelles il 26-10-11 si legge che si amplieranno autonomia e competizione tra Università. Inoltre si accrescerà la quota di finanziamento legata alle valutazioni avviate dall’ANVUR e si accresceranno i margini di manovra nella fissazione delle rette di iscrizione, con l’obbligo di destinare una parte rilevante dei maggiori fondi a beneficio degli studenti meno abbienti. Si avvierà anche uno schema nazionale di prestiti d’onore. Da ultimo, si legge nel documento, tutti i provvedimenti attuativi della riforma universitaria saranno approvati entro il 31 dicembre 2011.
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Tabella 1. Le ultime tappe prima dell’approvazione della L. 240/10


29 luglio 2010: approvazione del DDL al Senato;

3 agosto-19 novembre 2010: discussione del DDL alla Camera;

23 dicembre 2010: definitiva approvazione al Senato Camera;

30 dicembre 2010: firma del Presidente della Repubblica;

14 gennaio 2011: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

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Tabella 2. Elenco e tipologia di 47 provvedimenti attuativi della legge 240/2010


(In ordine: Argomento, Autore, Pareri in corsivo, Rif. Testo)

1) Criteri e modalità per l’attribuzione degli scatti premiali a professori e ricercatori (MIUR-MEF, Art. 29, c. 19)

2) Definizione Settori Concorsuali per abilitazioni scientifiche (MIUR, 60 gg., CUN – CEPR – ANVUR, Art. 15, c. 1)

3) Applicazione, per un periodo sperimentale di tre anni, del principio della tecnica di valutazione tra pari (DPCM-MIUR-MS, Art. 20, c. 1)

4) Modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica (MIUR-MEF-MPA, DPR, Art. 16, c. 2)

5) Determinazione trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento (MIUR-MEF, Art. 23, c. 2)

6) Definizione dei criteri per l'attivazione delle convenzioni per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca di professori e ricercatori presso altri Atenei (D.M., Art. 6, c. 11)

7) Schema - tipo Convenzione tra Atenei e Regione (SSN MIUR-MS-C.S-R, Art. 6, c. 13)

8) Identificazione classe appartenenza diplomi universitari (MIUR, Art. 17, c. 4)

9) Istituzione Fondo formazione e aggiornamento della Dirigenza e regole per accedervi (MIUR, Art. 28, c. 3)

10)Revisione disciplina trattamento economico professori e ricercatori in servizio – Rimodulazione progressione economica nuovi professori e ricercatori (Governo DPR Approvato CdM, MIUR, MEF, Art. 8, c. 1)

11) Determinazione numero posti disponibili Corsi di Medicina e Chirurgia (MIUR-MS, Art. 29, c. 6)

12) Modalità organizzative per iscrizione contemporanea a corsi studio universitari e corsi c/o conservatori (MIUR, 180 gg., CUN, CNAM, Art. 29, c. 21)

13) Interventi per la qualità ed efficienza del Sistema Universitario (Governo, 12 mesi, MIUR, MEF, MPA, Art. 5, c. 1)

14) Eventuali modifiche ai decreti precedenti (Governo, 18 mesi)

15) Meccanismi premiali, accreditamento atenei e collegi etc. (Governo)

16) Nuovo regime di contabilità patrimoniale (Governo, Dlgs CdM, Art. 5, c. 1, lett. B)

17) Procedure per il commissariamento degli Atenei in dissesto economico-finanziario (Governo Dlgs CdM, Art. 5, c. 1, lett. B)

18) Valutazione reclutamento atenei (Governo)

19) Revisione Diritto allo Studio (Governo, ANVUR, CRUI, C.S-R)

20) Definizione criteri per la costituzione e partecipazione a società di spin-off (MIUR, CdS, Art. 6, c. 9)

21) Criteri ripartizione somma contributi L.243/1991 università non statali (MIUR, ANVUR, Art. 12, c. 1)

22) Determinazione aumenti progressivi % contributi decreto precedente (max20%) (MIUR annuo, Art. 12, c. 2)

23) Individuazione università telematiche finanziabili, cui spetta contributo premiale (MIUR, ANVUR, Art. 12, c. 3)

24) Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati (RTD) (MIUR, ANVUR, CUN, Art. 24, c. 2, lett. C)

25) Modalità, criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga

(MIUR, CdC, Art. 24, c. 3, lett. A)

26 Criteri valutazione passaggio da RTD a Prof Associato (MIUR, Art. 24, c. 5)

27) Modalità conferimento incarichi per attività di diffusione della lingua (MIUR-MEF-Esteri, Art. 26, c. 2)

28) Individuazione programmi di ricerca di alta qualificazione ai fini chiamata diretta di studiosi (MIUR, CdC, ANVUR, CUN, Art. 29, c. 7)

29) Utilizzo risorse Legge Stabilità per chiamata Prof associati (MIUR-MEF, Comm. Parlam., Art. 29, c. 9)

30) Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale (MIUR-MEF, Art. 2, c. 1, lett. N)

31) Criteri attuazione fondo per il merito (FM) (MIUR-MEF, C. S-R, Art. 4, c. 3)

32) Coordinamento prove nazionali standard del FM (MIUR-MEF, Art. 4, c. 5)

33) Determinazione del corrispettivo dello Stato a garanzia FM (MEF, Art. 4, c. 7)

34) Disciplina del concorso di privati al FM (MIUR-MEF, Art. 4, c. 9)

35) Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale professori che hanno prestato servizio presso corsi o sedi soppresse (MIUR, Art. 7, c. 5)

36) Attribuzione agli atenei di somme per il Fondo Premialità (FP) (MIUR, Art. 9, c. 1)

37) Ripartizione 1,5% FFO tra gli atenei ai fini perequativi (MIUR, Art.11, c. 2)

38) Incrementi % FFO attribuiti per merito (DL 180/2008, art.2) (MIUR, Art. 3, c. 1)

39) Modalità attuative riconoscimento crediti professionali ed eventuali deroghe (MIUR, Art. 4, c. 2 e c. 3)

40) Definizione criteri e parametri di giudizio dei Commissari abilitazioni (MIUR, Art. 16, c. 3 lett. a)

41) Aggiornamenti decreto precedente (MIUR, Art. 6, c. 3, lett. c)

42. Determinazione compensi Commissari esteri di abilitazioni (MIUR-MEF, Art.16, c. 3, lett. g)

43) Definizione tabelle di corrispondenza ai fini della partecipazione ai procedimenti per la chiamata di professori di I e II fascia, di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca (MIUR, CUN, Art. 18, c. 1 lett. b)

44) Criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca (MIUR, ANVUR, Art. 19, c. 1)

45) Istituzione Comitato Selezione del CNGR (MIUR, Art. 21, c. 1)

46) Nomina del CNGR (MIUR, Art. 21, c. 3)

47) Determinazione importo minimo assegni di ricerca (MIUR, Art. 22, c. 7)

 

Sigle e acronimi:

C. S-R: Conferenza Stato-Regioni

MEF: Ministero Economia e Finanze

D.M.: Decreto Ministeriale

MPA: Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

MS: Ministero della Salute

CdM: Consiglio dei Ministri

ANVUR: Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca

Comm. Parl: Commissioni Parlamentari

CEPR: Comitato Esperti Politica della Ricerca

CdS: Consiglio di Stato

CoReCo: Comitato regionale di Coordinamento

CdC: Corte dei Conti

CNGR: Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca.

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 Norme della L. 240/10 immediatamente operative negli atenei (1)

La L. 240/10, oltre ad obbligare gli Atenei a modifiche di Statuto, contiene una serie di norme d’immediata e diretta applicazione per gli stessi. Tuttavia tali norme sono suscettibili di variazioni/integrazioni per effetto di successive interpretazioni e/o valutazioni ministeriali.

Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 
 1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e d’insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.La norma risolve in via legislativa la questione sull’impegno orario annuo dei professori e dei ricercatori ai fini della rendicontazione di progetti di ricerca.
La norma è immediatamente operativa.
10. La nuova disciplina sulle incompatibilità dispone che i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, varie attività.La disciplina interna di ateneo è al momento superata dalla disciplina legislativa.
Le norme sono immediatamente operative.

Art. 18.

5. La norma pone un limite stringente alla partecipazione a progetti di ricerca da parte di personale non strutturato. In sostanza è preclusa la partecipazione a borsisti a qualsiasi titolo e co.co.co. La norma non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle attività commissionate da terzi, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 383/80 e successive modificazioni, nonché del regolamento di Ateneo attuativo. Si ritiene che i contratti stipulati e le borse conferite al 29 gennaio 2011 possano essere portate a termine mentre non ne possono essere assegnati di nuovi. Si ritiene anche che possano essere fatti salvi i contratti e le borse stipulate sulla base di procedure in corso all’entrata in vigore della norma in modo da non perdere i finanziamenti erogati.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 19. (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca) 
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate modificazioni:
a) E’ previsto che le sedi e i corsi di dottorato siano accreditati secondo modalità disciplinate dal MIUR su proposta dell'ANVUR. In attesa del decreto MIUR si può ritenere che le università possano procedere con l’attivazione del prossimo ciclo di dottorato applicando i vecchi criteri e modalità.
2) prevede la frequenza al dottorato dei titolari di contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
c) è prevista la frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione mediche. La norma sembra limitare la doppia iscrizione appunto a quelle mediche, escludendo tutte le altre (professioni legali, etc.). La norma è entrata in vigore il 29 gennaio u.s. e quindi è immediatamente operativa.
2. Riguarda la rimozione dell’obbligo del 50% delle borse di studio sul numero totale dei posti messi a concorso. La disposizione si applica dall’emanazione del Decreto MIUR, su proposta dell’ANVUR, che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, pertanto quasi sicuramente non si potrà applicare per il prossimo ciclo.
Le norme sul dottorato sono immediatamente operative salvo il comma 2 e la procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi che sono subordinate all’emanazione del Decreto Ministeriale.

Art. 22. (Assegni di ricerca)   
L’articolo ridefinisce le procedure per il conferimento di assegni di ricerca.
Va rifatto il regolamento di ateneo.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 23 (contratti per attività d’insegnamento)   
1. Le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento – a titolo gratuito o oneroso – con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente.
Il comma 2 prevede che le università possono anche stipulare contratti a solo titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, Il trattamento economico spettante è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo comma 2 fa esplicitamente salvo l’affidamento di incarichi di insegnamento – a titolo oneroso o gratuito – al personale docente e ricercatore universitario. Si prevede la possibilità di attribuire contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
Va rifatto il regolamento di ateneo.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)   
Disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le Università possono stipulare - nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono indicate nel contratto.
L’Ateneo deve emanare due regolamenti: uno concernente la selezione dei ricercatori a tempo determinato, un altro per la definizione degli standard qualitativi necessari per procedere alla chiamata di chi abbia conseguito l’abilitazione scientifica ai sensi dell’art. sedici della legge n. 240.
La norma è immediatamente operativa.

Art. 29. (Norme transitorie e finali)   
Si tratta dell’abrogazione espressa di alcune norme con impatto anche sulle disposizioni regolamentari interne.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; fa riferimento alla parte della legge che consentiva alle università di conferire borse di studio post-dottorato
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; fa riferimento ad alcuni commi della legge 230/2005, rispettivamente il reclutamento di professori ordinari e associati, la normativa sugli incarichi d’insegnamento, la figura del professore aggregato, la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; abroga invece l’attuale disciplina degli assegni di ricerca.
15. La norma deroga al taglio imposto per le spese di missione dalla legge 122/2010. Oltre all’attività ispettiva sono fatte salve le spese per missioni effettuate da Università ed enti di ricerca con risorse provenienti da finanziamenti dell’Unione Europea. L’altra eccezione all’applicazione della norma in commento fa riferimento alla spesa per missioni di risorse provenienti da finanziamenti di soggetti privati. Ci si riferisce all’attività commerciale e quindi una tutela delle attività connesse.
18. È sostituito il secondo periodo di quest’articolo prevedendo che almeno il 50% delle risorse sia utilizzato per l’assunzione dei ricercatori e una quota non superiore al 20% per l’assunzione di professori ordinari. Rimane ovviamente il discorso del 50% della spesa. Si segnala che già l’art. 9 della legge 183/2010 (collegato lavoro) aveva eliminato la possibilità di utilizzare le quote percentuali per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato.
La norma è immediatamente operativa.


  Reclutamento. Valutazione. Statuti

 

Reclutamento. Fin da gennaio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo e il più urgente dei decreti attuativi sul reclutamento dei docenti universitari, il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari che stabilisce tempi e modalità di svolgimento dei concorsi. Ha ottenuto il via libera dal Consiglio di Stato ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorrono due successivi decreti per completare il quadro delle misure necessarie per mettere a regime il nuovo sistema di reclutamento: il decreto che accorpa e riduce i settori concorsuali (già approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre) e quello che specifica, area per area disciplinare, i requisiti di qualificazione scientifica richiesti sia ai commissari sia ai candidati per l’abilitazione scientifica nazionale (prerequisito per i futuri reclutamenti dei professori). Gli aspiranti commissari devono infatti rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti da un decreto (di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 240/10) coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda. Il ministero sta ultimando il testo per inviarlo al Consiglio di Stato.
La Camera dei deputati, nella relazione tecnica del 29 giugno 2011, ha stimato un costo annuo pari a 17 milioni di euro per le procedure di abilitazione scientifica nazionale. Secondo la previsione di un membro dell’ANVUR i bandi per l'abilitazione scientifica nazionale, condizione necessaria per diventare professore universitario, saranno pubblicati solamente entro l’estate 2012.

Valutazione. Per la valutazione si è provveduto con l’entrata in funzione dell’ANVUR, che per l’abilitazione scientifica nazionale ha proposto un criterio valido per tutte le aree scientifiche, che si traduce in valori numerici di parametri adattabili alle diverse realtà dei settori concorsuali. Il criterio è quello del superamento della mediana di uno o più indicatori di qualità (Si veda più avanti il commento all’art. 16, comma 2). Il CUN ha rilevato che non è ancora chiaro chi valuterà i professori che saranno sorteggiati per far parte delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. La legge prevede la valutazione dei loro curricoli ma appunto non individua il soggetto deputato a valutare.

L'ANVUR, ha dichiarato il presidente Stefano Fantoni in una lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera del 21 settembre, si propone di «innescare un processo di miglioramento dell'università e individuare i metodi di riconoscimento della qualità dei ricercatori e dei docenti che riducano il margine di arbitrio delle commissioni giudicatrici». Fantoni ha riassunto le proposte dell'Agenzia in due concetti principali: «Chi aspira a una data posizione accademica deve avere requisiti almeno pari a quelli della metà superiore di coloro che già la occupano, garantendo così nel tempo il miglioramento della qualità media; chi si propone come "commissario" deve essere non inferiore a chi dovrà valutare». I requisiti necessari saranno stabiliti in base alle procedure utilizzate negli atenei di tutto il mondo, ovvero gli indicatori bibliometrici e il giudizio dei pari. Tuttavia il proposito di dotare l'università italiana di un efficace sistema di valutazione, già presente in altri Paesi europei, ha fatto sollevare obiezioni. Alcuni, infatti, hanno subito denunciato «la scomparsa di criteri come la passione per la ricerca, la sopravvalutazione degli aspetti internazionali e, ancora, la meccanicità di criteri e indicatori che, nati in ambito tecnico-scientifico, sono di difficile applicazione in ambito umanistico e sociale». Si tratta di critiche che possono avere una base di verità, tuttavia una norma generale che serve a migliorare il sistema universitario non si può basare su casi eccezionali: se l'impiego di questi indicatori dovesse «lasciar fuori un ottimo studioso "di nicchia"», d'altra parte ridurrebbe l'accesso di molti non meritevoli, la cui immissione in ruolo ha prodotto nel mondo accademico quegli effetti negativi fin troppo amplificati dalla stampa. (1a). In altra occasione Fantoni ha affermato che nella valutazione dei prodotti della scienza occorre passare “dagli aggettivi a parametri più oggettivi”.

Statuti. La revisione degli Statuti prevede la definizione di ruoli e competenze degli organi interni, individuati in modo puntuale dalle Legge (Rettore, Senato accademico, CDA, Collegio dei revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Direttore generale). In merito il MIUR ha dichiarato che intende esercitare la propria inderogabile potestà in sede di controllo di legittimità per garantire che siano rigorosamente tutelati i principi fondamentali della riforma, restando aperto ad accogliere soluzioni autenticamente coerenti con l'impostazione di fondo. ''Il Ministero approverà solo statuti più che trasparenti e coerenti con la riforma universitaria'' ha dichiarato il ministro Gelmini.

La modifica degli statuti obbliga alla scomparsa delle attuali facoltà, le cui funzioni saranno assorbite dai dipartimenti (ai quali sono state attribuite anche responsabilità didattiche). Ciò comporterà che tutti i dipartimenti siano di conseguenza ridisegnati. A La Sapienza di Roma i dipartimenti si riducono da 110 a 67. All’università di Bologna si passa da 66 a 33 dipartimenti, ciascuno formato da almeno 50 tra professori e ricercatori.

La nuova legge prevede un forte accentramento dei poteri ed esclude dall’elettorato attivo per le massime cariche accademiche sia i ricercatori universitari, che votavano a pieno titolo per l’elezione del rettore, sia il personale tecnico-amministrativo che partecipava con voto ponderato. Inoltre prevede che la riforma dello Statuto sia un processo guidato dall’alto, affidando il compito di stilarlo a una commissione di soli quindici membri (tra cui due studenti) nominata dal rettore. A chi, in ragione della “funzione costituente” cui sarebbe chiamata la commissione, sosteneva l'opportunità (se non la necessità) d’indizione di elezioni, si è replicato che: 1) è erronea la premessa iniziale secondo cui tale commissione svolgerebbe una “funzione costituente”: la commissione svolge solo funzione istruttoria di predisposizione per il SA e per il CDA delle modifiche statutarie imposte dalla legge di riforma; 2) la commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie giacché trova, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti (dal numero minimo di docenti per la costituzione di un dipartimento, alla composizione e alle funzioni di consiglio di amministrazione e senato, ecc.); 3) la disposizione legislativa in questione non parla per niente di “elezione” dei membri (che invece sono “designati” dal SA e dal CDA) e l'eventualità (non prevista, ma neppure esclusa dalla disposizione in oggetto) di un’elezione di tali membri avrebbe introdotto un elemento disfunzionale in ragione proprio della funzione istruttoria assegnata alla commissione. Le modifiche statutarie proposte dalla commissione dovranno, infatti, essere oggetto di deliberazione del CDA e del SA; una legittimazione di tipo elettorale di tale commissione finirebbe per contrapporre quest'ultima ai due organi competenti (SA e CDA) in caso di emendamenti che questi volessero introdurre. L'investitura elettorale di un organo istruttorio si pone, infatti, in netto contrasto con la funzione (istruttoria appunto) al medesimo assegnata, giacché pone le premesse di una contrapposizione irriducibile di legittimazione fra lo stesso e l'organo decidente che in un secondo momento è chiamato ad adottare la relativa decisione. (2) 


 

 Provvedimenti attuativi in itinere o esecutivi

Di ogni provvedimento sono riportati e/o commentati i punti salienti. Le versioni integrali si possono leggere tramite collegamento ipertestuale (link nel titolo del provvedimento).

1) Art. 2, comma 1 lett. n): Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale;
D.M. (MIUR) di concerto con il MEF: il trattamento economico dei direttori generali delle Università, per il triennio 2011 – 2013, è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la figura di direttore amministrativo, tenuto conto delle disposizioni previste dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con successivo decreto al termine del triennio 2011 - 2013 saranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.
Inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

2) Art. 5, comma 1, lett. a), e comma 3: Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Schema di decreto legislativo. Atto del governo sottoposto a parere parlamentare.
a) Art. 2 (Oggetto)
1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il provvedimento disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.
2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma i nonché con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 14, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonché la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 15.
Art. 4 (Sistema di accreditamento)
1.Il sistema di accreditamento di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), ha come oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 5, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca, idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
3, L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio è diretto ad accertare, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i Corsi di studio, la persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 7 (Accreditamento dei corsi di studio))
1. 1 corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Pori corsi di studio già attivati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono definiti gli adempimenti degli atenei.
Art. 14 (Incentivo per i risultati conseguiti)
Il Ministero per le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il fondo di finanziamento ordinario delle Università (FF0) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalità definite aI comma 1, I'ANVUR redige e trasmette al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio.
Art. 15 (Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)
1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, a. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, m 43.

3) Art. 5, comma 1, lettera b) e Art. 5, comma 4, lettera a): Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Schema di decreto legislativo sul nuovo regime di contabilità patrimoniale.
Nuove regole per la contabilità economico-patrimoniale cui tutte le università dovranno adeguarsi entro il 2014, per garantire una maggiore trasparenza dei conti e nella gestione delle risorse. Il decreto prevede anche linee guida e misure che le università a rischio devono seguire per uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria ed evitare il commissariamento. Il provvedimento richiede altri decreti per l’attuazione.
Il quadro economico-patrimoniale dell’università è rappresentato da:
1. Bilancio unico d’ateneo di previsione (budget economico ed degli investimenti di gestione);
2. Bilancio unico d’ateneo di esercizio (Stato patrimoniale, contro economico, rendiconto finanziario, nota integrativa con l’elenco dei delle società e degli enti partecipanti a qualsiasi titolo, da approvarsi entro il 30 aprile con relazione del collegio dei revisori dei conti e dal Cda su proposta del rettore e parere del senato per quanto di competenza);
3. Bilancio consolidato (con le proprie aziende, società ed enti controllati composto dallo Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).
Tutte le università considerate amministrazioni pubbliche hanno i seguenti doveri e proroghe: predispongono il bilancio di preventivo d’ateneo non autorizzato e uno autorizzato e il rendiconto unico d’ateneo; predispongono un apposito prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva.
Con decreto del Ministro del MIUR, dopo consultazione con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sono stabilite l’elenco delle missioni e dei programmi nonché criteri cui le università si attengono ai fini di un’omogenea riclassificazione dei dati contabili.
Saranno inoltre costituite per ogni università delle commissioni per la contabilità economico-patrimoniale al fine della revisione dell’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio e di controllo della contabilità economico-patrimoniale. Saranno composte di rappresentanti del MIUR, del MEF, del CUN, dal Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell’università e da esperti del settore.
E’ introdotto il tetto del 15% dei finanziamenti per contributi per il funzionamento e per l’edilizia universitaria.
Relazione illustrativa.
Art. 1 (La contabilità economico-patrimoniale nelle università)
1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Art. 2 (Principi contabili e schemi di bilancio)
1. Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 3 (Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)
1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, individuata ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della stessa legge.


 4) Art. 5, comma 1, lett. b) secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i): Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Schema di Decreto legislativo.
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all’articolo 5, comma 4, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli Atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.
Art. 2. (Presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto)
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo raggiunge un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero l’Università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissest o finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Il decreto definisce e disciplina tre casi. Il primo riguarda il caso di situazione critica di disequilibrio economico e finanziario e patrimoniale temporaneo. In questa fase l'Universita' intraprende un percorso di risanamento vigilato dal ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il secondo riguarda il caso di dissesto finanziario che comporta l'incapacità per l'ateneo di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili. In questa fase viene elaborato un piano di rientro in tempi certi. Il ''cartellino'' diventerà ''rosso'' nella terza fase: cioè se, nonostante queste possibilità, gli atenei non metteranno ordine nei propri conti. In quest’ultimo caso scatterà il commissariamento. In questa fase l'organo commissariale ha l'obiettivo di ripianare i debiti e ricondurre l'intero sistema a una situazione di equilibrio.
Nel provvedimento è stato valorizzato il ruolo dell'ANVUR che, dopo la procedura commissariale, deve valutare se esistano i presupposti per mantenere l'accreditamento dell'istituzione universitaria ovvero per un'eventuale operazione di federazione o fusione di atenei.
Criteri di commissariamento e procedure per tappare il deficit economico finanziario. Essenzialmente la procedura rimane invariata: la corte dei conti redige il resoconto dettagliato, il rettore è diffidato, sono mandati i tre commissari dal MIUR, si redige un piano di risanamento che parte dal tagliare tutti i benefit passando per l’abbandono a loro stessi degli altri centri amministrativi (dipartimenti ad esempio), chiudendo tutti i distaccamenti e le spese non ordinarie e vendendo tutto ciò di cui è in possesso l’università cercando di sanare tutti i debiti accumulati con il piano di risanamento.
Dopo il via libera di Camera e Senato, il decreto legislativo sarà più tollerante con quegli atenei che, sebbene abbiano bilanci dissestati, manifestino segnali di ripresa nella gestione economica e che comunque abbiano ottenuto buoni risultati nella ricerca e nella didattica. In questo caso, infatti, l'ateneo in difficoltà dovrà presentare un piano quinquennale di rientro approvato dal MIUR e dal MEF e nel quale dovranno essere indicate in maniera dettagliata le «attività da intraprendere anno per anno e gli obiettivi annuali da raggiungere, parametrati a degli indicatori economico-finanziari». Ogni anno, poi, ci saranno verifiche intermedie dei progressi compiuti in modo da monitorare costantemente l'efficacia degli interventi di risanamento. Qualora nella verifica annuale il piano si riveli un fallimento o la sua realizzazione sia in parte compromessa, sarà compito del MIUR designare uno specifico commissario. (3)
Secondo il MIUR l'intervento normativo consente di individuare tempestivamente, tramite l'organo di controllo contabile, le situazioni critiche negli equilibri economici, finanziari e patrimoniali delle università; avviare un percorso di risanamento nelle fasi critiche e adottare un piano di rientro nella fase di dissesto finanziario, secondo criteri analiticamente definiti e sotto la vigilanza dei ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Economia e delle finanze, anche per mezzo del Collegio dei revisori dei conti e finalizzare positivamente l'eventuale fase commissariale, diretta al riequilibrio nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale e alla garanzia del mantenimento di un livello soddisfacente nella qualità della didattica e della ricerca delle università statali''.

5) Art. 6, comma 9: Definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.
Schema di regolamento Emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, udito il parere del Consiglio di Stato, vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art .1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento...definisce le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società di capitali aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.
Art. 2 (Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari)
1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell’università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell’università o del personale universitario.
Art. 3 (Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari)
1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell’università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale.
Art. 4 (Disciplina delle incompatibilità)
1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell’università, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off e negli start up universitari. È fatta salva l’ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall’ateneo di appartenenza.

6) Art. 6, comma 11: Stipulazione di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
D.M. (MIUR) del 26 aprile 2011 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2011 - n. 224.
Possibilità di prestiti di docenti e ricercatori limitandoli alla durata di un anno e in base a dove hanno effettuato più ore di servizio è garantito il diritto di voto. Non riguarda solo le università pubbliche ma anche le università private (es. la LUISS), le università straniere e i centri internazioni di ricerca.
Art. l (Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo)
1. Per il conseguimento di finalità d’interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
Articolo 3 (Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca)
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipulazione di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

7) Art. 6, comma 13: Schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
Il MIUR, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza per i rapporti dello Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, predispone lo schema tipo d’Intesa Regione-Università.
Capo I – Principi generali
Art. 1 - Principio di collaborazione tra Regione e Università

1. La Regione … e l’Università degli Studi di …, in seguito denominate Regione e Università, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività assistenziali, della formazione e della ricerca sanitaria offerte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia/Medicina e... attraverso i corsi di laurea di area sanitaria e le scuole di specializzazione, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001 che afferma: (omissis) L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:
- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, Qualità dell’attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell’Università;
- partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d’intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all’esercizio dei compiti istituzionali dell’Università nel campo didattico-formativo;
- sviluppo di metodi e strumenti innovativi di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e appropriatezza delle attività assistenziali rispetto alle esigenze della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull’esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza.

8) Art. 7, comma 5: Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
D.M. (MIUR) del 26 aprile 2011 n. 166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17-9-2011.
Art. 2 (Criteri di incentivazione)
1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi  di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università' di altra regione.
Art. 3 (Modalità di incentivazione)
1. La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle università interessate.
2. L'incentivo alla mobilità e' attribuito secondo le seguenti modalità:
a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è erogato dall'Universita' di destinazione unitamente al primo stipendio;
b) all'università di destinazione è riconosciuta a  titolo  di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo  medio nazionale della fascia di appartenenza del professore.



9) Art. 8, commi 1 e 3 (e art. 17, comma 2, L. 400/1988): Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 402

Si passerà dallo scatto biennale a uno triennale mantenendo lo stesso ammontare di emolumenti previsto attualmente, per tutti i nuovi contratti. Abolizione della ricostruzione della carriera per i docenti delle prime due fasce ai fini di maturare lo scatto. Possibilità per i docenti già assunti di passare a richiesta a questo sistema.
Art. 2 Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente
1. La progressione biennale per classi e scatti di  stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente.  Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all’allegato 1, al  fine di assicurare l’invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all’assegno aggiuntivo dall’art. 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all’indennità integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’attribuzione della nuova classe stipendiale, anche in sede di primo inquadramento, è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e dall’articolo 3, comma 3 del presente regolamento, e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
Art. 3 (Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato)
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di prima fascia a professore di seconda fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240 del 2010 è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24.
Camera dei deputati. Elementi per l’istruttoria normativa 27-09-2011.

10) Art. 12, comma 3: Individuazione delle università telematiche finanziabili, cui spetta il contributo premiale.
D.M. MIUR trasmesso alla Corte dei conti, vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Unversitario demanda al Ministero l'individuazione degli Atenei ai quali può essere applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine del quinto anno di attività.
Articolo 1 (Università telematiche finanziabili dall'anno 2011)
1. A partire dall'anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi".
2. La quota da attribuire ai predetti atenei è stabilita sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l'A.N.V.U.R., tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 2 (Individuazione di ulteriori Università finanziabili)
Con successivi decreti, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l'A.N.V.U.R., possono essere individuate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui al citato articolo 12.

11) Art. 14 commi 2 e 3: Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari.
Consiglio Universitario Nazionale. Parere e richiesta di modifiche sullo schema di decreto trasmesso con la nota dell’Ufficio Legislativo del MIUR prot. 100/UFFLEG/2272/R.U. del 14.06.2011. Spedito il 26.07.2011 all’on.le Ministro.
Si suggerisce di apportare le seguenti modifiche al decreto:
Art. 3
Comma 1: Poiché i crediti formativi universitari di cui si chiede il riconoscimento derivano da attività di formazione realizzate in cicli di studi biennali o triennali, immediatamente successivi alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, si suggerisce di eliminare le seguenti parole “e della laurea specialistica o magistrale” in modo tale da limitare il riconoscimento dei CFU ai percorsi formativi del ciclo di laurea triennale.
Comma 2: Si chiede di rendere più esplicito il concetto generale che le attività svolte, riconoscibili in CFU accademici secondo modalità definite con regolamento di ateneo, devono essere certificate individualmente ai sensi della normativa vigente, oltre che dimostrate da ciascuno studente.
Art. 4
Comma 2: Si osserva che i criteri necessari per il riconoscimento dei CFU risultano descritti in modo più rigoroso e preciso nell’articolo 5 riferito agli ITS, rispetto all’articolo 4 riferito agli Istituti di Formazione della Pubblica Amministrazione. Le università dovranno valutare singolarmente le domande di riconoscimento presentate da chi ha completato i diversi percorsi di formazione utilizzando criteri uniformi e il più possibile predeterminati.
Si suggerisce, pertanto, di modificare il comma 2 lettera a) e b) come segue:
a) durata almeno biennale del percorso formativo, per un impegno totale (comprendente ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, nonché di stage o tirocinio) di almeno 1800 ore, con superamento di un esame finale;
b) la rispondenza delle competenze acquisite a livello tecnico-professionale rispetto agli obiettivi formativi e alle relative conoscenze e abilità del corso di studio universitario al quale s’intende accedere; il carico di lavoro stimato per l’acquisizione delle predette competenze, ivi compresi lo studio individuale e la preparazione agli esami finali; e di aggiungere dopo la lettera d) del comma 2 la seguente ulteriore lettera in analogia a quanto previsto dall’articolo 5 sugli ITS: e) la votazione conseguita dallo studente.
Art. 5
Comma 1: Per precisare meglio il principio che anche nel caso degli ITS sono comunque escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente, si suggerisce di includere l’espressione “su “su richiesta dell’interessato” nel comma 1 come opportunamente indicato nell’art. 4 comma 2 in riferimento gli Istituti di Formazione della Pubblica Istruzione.
Il limite massimo di riconoscimento di CFU previsto dal comma 2 dell’art. 5 (60 + 12 per una durata dell’ITS biennale) appare eccessivo. E’ utile ricordare che la formazione prevista negli ITS è finalizzata all’aspetto tecnico e professionale, con particolare riferimento all’ingresso il più precoce possibile nel mondo del lavoro e per questo gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo e i docenti devono provenire dal mondo del lavoro per non meno del 50%. Si suggerisce pertanto di modificare il comma 2 prevedendo che a completamento di un ITS possa essere riconosciuto fino a un massimo di 40 CFU per i percorsi di 4 semestri, ovvero 60 CFU per i percorsi di 6 semestri e che tale valore includa anche le conoscenze e le abilità acquisite all’esito di stage aziendali e tirocini formativi inclusi nel percorso formativo.
(Versione integrale del parere del CUN: http://www.cun.it/media/113682/informacun_2011_20_07_088.pdf_allegato2.pdf)

12) Art. 15 e 16: Determinazione dei settori concorsuali,raggruppati in macrosettori concorsuali.
D.M. (MIUR) 29 luglio 2011, n.336, e successivo D.M. 3 agosto 2011 di rettifica che determinano i settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 dell'1/9/2011 - Supplemento ordinario n. 200.
Il decreto è corredato di due allegati: l’allegato A riporta l’elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, mentre l’allegato B contiene le declaratorie dei settori concorsuali.
Per i settori concorsuali per i quali è prevista la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza, invece, non è univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. In caso di mancata presentazione della domanda, il rettore dispone l'inquadramento. Tutti i decreti d’inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni a far data dal 1° settembre 2011.
Infine, sempre a decorrere dal 1° settembre, i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui sopra. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale a un altro deve essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del rettore, previa acquisizione del parere del CUN (che ha 45 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta), motivando l'eventuale difformità. (4)
Art. 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). (1-9-2011 Supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203).
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.
Tutti i decreti d’inquadramento devono, comunque, essere adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'art. 2.


13) art. 16, comma 2: Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento da emanarsi vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato, acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera e del Senato, sentiti il CUN e la CRUI, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge;
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3 (Abilitazione scientifica nazionale)
1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell’Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità e i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell’abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6.
Art. 4 (Criteri di valutazione)
1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.
Art. 6 (Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)
1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta di cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un’apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell’abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7 (Operazioni di sorteggio)
1. Formata la lista secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l’abilitazione sono sorteggiati.
Il regolamento è stato emanato e inviato per il dovuto parere al Consiglio di Stato che lo ha approvato. E’ ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il CdS aveva formulato un verdetto d’inadeguatezza rimandando il regolamento al Ministero per una serie di mancanze e approssimazioni. Si trattava essenzialmente di rilievi raggruppabili in due tipologie di difetto, che permeavano i nove articoli del regolamento: difetti d’impostazione nella procedura; mancanze giuridiche fino alla possibile incompatibilità con l’art. 33 della Costituzione. Le obiezioni del CdS imponevano correttivi importanti: in particolare, andavano rivisti i criteri di valutazione dei candidati all'abilitazione e i meccanismi dell'esclusione biennale di chi tenta la prova senza successo. Il percorso accidentato del regolamento ha riguardato anche il passaggio alla Corte dei Conti: per ben due volte esso è stato ritrasmesso al MIUR dalla Corte dei Conti che aveva sollevato numerosi e significativi rilievi al provvedimento. Inoltre Il 6 aprile il CUN  aveva approvato una mozione in cui chiedeva la riformulazione dell’art. 6 comma 6 rilevando che nulla si prevedeva nel regolamento in merito al “chi” e al “come” verificasse la “coerenza” del curriculum presentato dai professori, che potranno essere sorteggiati per la formazione della commissione, con i “criteri e i parametri” fissati per l’abilitazione dei candidati, e che nulla si prevedeva in merito ai criteri che dovranno presiedere alla scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell’ANVUR e alla garanzia che essi siano selezionati in base a criteri esclusivamente tecnico-professionali.
L’ANVUR ha proposto un criterio valido per tutte le aree scientifiche, che si traduce in valori numerici di parametri adattabili alle diverse realtà dei settori concorsuali. Il criterio è quello del superamento della mediana di uno o più indicatori di qualità. Chi aspira a diventare professore associato (o ordinario) deve possedere uno o più indicatori della qualità scientifica almeno pari a quelli della metà "migliore" dei professori. L’applicazione stretta del criterio del mediano suggerito dall’ANVUR produce una short list obiettiva per ciascuna fascia accademica. (5)
L’ANVUR suggerisce, almeno in prima approssimazione, criteri diversi per i settori 1-9, che comprendono le discipline scientifiche e medicina e gli altri (10-14). Questi ultimi comprendono Lettere, Giurisprudenza e le cosiddette scienze sociali.  Economia, statistica ed econometria sono però considerate scientifiche. Per le discipline scientifiche si adotta come criterio principale il numero di pubblicazioni su riviste ISI (o Scopus), e come criteri accessori il numero di citazioni e l’h-index.  In pratica, il CINECA (il braccio informatico del ministero) dovrebbe prima contare tutti gli articoli che i professori ordinari avranno aggiunto alla loro lista personale e calcolare la mediana, elencare i professori che la superano e poi controllare che essi superino anche la mediana di uno degli altri due criteri di riferimento (h-index o numero di citazioni), presumibilmente usando un programma standard come Publish or Perish. Per i settori umanistici il solo criterio è il numero di pubblicazioni, ponderato per la tipologia (libri, articoli etc.).
L’ANVUR afferma esplicitamente che questi criteri sono validi solo per le prossime abilitazioni, e auspica di potersi basare in futuro su liste di riviste e case editrici di qualità. (6) Per le scienze umane, com’è stato fatto in altri Paesi, si potrebbe promuovere con le società scientifiche di quelle aree un’indagine approfondita tesa a classificare riviste e monografie in classi di qualità, così da arrivare anche nelle scienze umane alla definizione di indicatori quantitativi condivisi della qualità scientifica. (7)
È notizia di inizio luglio il parere negativo del Consiglio di Stato sull’utilizzo di mezzi telematici per la presentazione delle prossime domande dei candidati per l’abilitazione a professore universitario. Tutti i candidati dovranno spendere soldi per riempire di carta le commissioni pre-esaminatrici (solo le pubblicazioni che dovranno essere considerate valide sono dodici, e in cinque copie, tanti sono i componenti di ogni collegio) e intasare le Poste di plichi che poi andranno ad accumularsi al MIUR.

14) art. 18, comma 1, lett. b): Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere.
D.M. (MIUR) del 2 maggio 2011 n. 236 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 serie generale n. 220.
Definizione delle tabelle di corrispondenza ai fini della partecipazione ai procedimenti per la chiamata di professori di I e II fascia, di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o nell’insegnamento universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando.
Art. 1
1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alle tabelle allegate** che costituisce parte integrante del presente decreto.

15) Art. 19, comma 1: Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca.
Schema di D.M.(MIUR). Versione del 27 settembre 2011. La bozza di Decreto regolamentare del MIUR è stata presentata all'associazione dei dottorandi e dottori di ricerca (Adi). (8)
Il dottorato di ricerca fornisce le competenze finalizzate al conseguimento di un’elevata specializzazione nel campo della ricerca. I corsi di dottorato si svolgono, previo accreditamento da parte del Ministero su conforme parere dell'ANVUR in coordinamento con lo svolgimento di documentata attività di ricerca di alto livello internazionale. Il titolo di dottore di ricerca (Ph. D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
E’ inoltre previsto che le sedi e i corsi di dottorato siano accreditati secondo modalità disciplinate da uno specifico decreto del MIUR su proposta dell'ANVUR. Con il medesimo decreto MIUR saranno definiti i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui, le convenzioni per cui le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
L'accreditamento dura cinque anni; in caso di mancata concessione, il progetto può essere ripresentato l'anno successivo con le opportune modifiche. Per concedere l'accreditamento, occorre avere almeno 18 fra ordinari e associati nei settori oggetto del dottorato e dotati di un curriculum con «documentati risultati di ricerca di livello internazionale» e garantire almeno 6 borse di studio in un programma sostenibile dal punto di vista finanziario anche grazie ai contributi di soggetti esterni. E’confermata la distinzione tra dottorati senza borsa e con borsa, nonché la possibilità per gli atenei di stabilire contributi economici per la partecipazione al dottorato. Per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero l’importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% come limite massimo per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
L'ANVUR, per concedere il via libera, valuta anche i curricoli dei docenti, che devono avere anche attività di ricerca riconosciute a livello internazionale, le strutture scientifiche e la sostenibilità finanziaria dei progetti. Oltre che dagli atenei, i dottorati possono essere attivati istituzioni di formazione e ricerca avanzate, consorzi di università e fra università e imprese. Gli atenei e gli altri soggetti attuatori decidono le modalità di selezione; il bando va pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», sul sito europeo Euraxess e sulla Borsa nazionale del lavoro. È possibile prevedere un colloquio e una prova scritta, anche secondo modalità riconosciute a livello internazionale. Chi vince la selezione ottiene un inquadramento europeo come «early stage researcher»; solo dal secondo anno può svolgere attività didattica integrativa, per un massimo di 40 ore l’anno. La tesi di dottorato va corredata con una sintesi in italiano e in inglese. La borsa di studio è annuale, rinnovabile per i due anni successivi solo per i candidati che abbiano ultimato tutte le attività previste per il primo anno.
La riforma andrà a incidere soprattutto sulla numerosità dei singoli corsi. Sulla base dell'analisi condotta sui dottorati di ricerca offerti dalle principali università italiane e straniere, il CUN ha, infatti, proposto una lista di circa 200 titoli, con l'obiettivo come spiega il suo presidente Andrea Lenzi, «di contrastare un'eccessiva frammentazione dei corsi e dispersione delle loro denominazioni favorendo al contrario una maggiore corrispondenza con le denominazioni dei dottorati stranieri. I dottorati sono abbastanza vicini da una parte ai settori scientifico-disciplinari e dall'altra alle singole aree di studio».  (9)
Il rifiuto di un’eccessiva specializzazione riguarderà i titoli dei dottorati ma non l'oggetto di studio, che non potrà certo essere generalista rappresentando la prima prova sul campo della ricerca per chi ha già una laurea magistrale.


16) Art. 20, comma 1: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca.
Schema di DPCM di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della Salute.
Si predispone l’istituzione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)* quale organo di supervisione e valutazione relativo a numerosi canali di finanziamento a progetto attualmente in capo al MIUR e al Ministero della Salute. Il DPCM deve regolare le procedure di “valutazione tra pari” sotto l’egida del CNGR. A fine giugno era all’attenzione della Corte dei Conti. In rete circola una bozza in base alla quale si constata che si tratta di un decreto in 7 articoli, che, come riporta l’Art. 2 comma 1, «disciplina le modalità di attuazione del principio della valutazione tecnica tra pari previsto dall’articolo 20 della legge per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Il primo dei due fondi è quello attualmente in capo al Ministero della Salute, il secondo è il FIRST del MIUR. Peraltro al comma 3 si precisa che «I progetti ricadenti nell’ambito di applicazione del FAR continuano a essere selezionati sulla base delle vigenti procedure.». D’altra parte, come prescritto dal testo della legge, si chiarisce (al comma 2) che «Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del CNGR». L’Art. 3 disciplina le procedure di valutazione comparata e «di definizione di graduatorie dei progetti di ricerca», prescrivendo che «entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando, il CNGR procede alla designazione» dei componenti del relativo Comitato di Selezione (CdS)». Cioè si prevede la nomina di un unico panel complessivo anziché di vari panel di area, più tradizionali nella prassi internazionale. Si precisa, al comma 2, che «a) per ogni area scientifico-disciplinare interessata dal bando deve essere assicurata la presenza di un numero di esperti di area compreso tra due e cinque, da selezionare tra studiosi di riconosciuta eccellenza internazionale di cui almeno uno deve essere residente nel territorio nazionale; b) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere di sesso femminile; c) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere scelto tra studiosi operanti all’estero; d) il CdS non può comunque essere formato da più di trenta componenti.». Dopodiché, «La valutazione scientifica di ogni progetto viene effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti di elevata qualificazione, selezionati dai relativi esperti di area del CdS, e scelti tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore del progetto oggetto di valutazione.» (comma 5), mentre «Le valutazioni scientifiche, realizzate con l’ausilio di idonei strumenti telematici, devono essere condotte nel rispetto dei dettagliati criteri indicati nel bando, tra i quali, in ogni caso, debbono essere previsti (comma 6): a) innovatività e originalità della proposta; b) rilevanza scientifica dei risultati attesi e relativo impatto; c) qualificazione scientifica dei proponenti; d) complementarietà ed esaustività delle competenze dei gruppi di ricerca proponenti». Al termine, «il CdS presenta alla competente struttura ministeriale la proposta di graduatoria finale e indica altresì, per ogni progetto ritenuto finanziabile, il costo congruo e il relativo contributo ammissibile».
L’Art. 4 si riferisce ai bandi per giovani ricercatori, con riferimento ai quali s’impone «che almeno la metà dei componenti del CdS è scelta tra studiosi di età non superiore ad anni quaranta». L’Art. 5 si riferisce alla valutazione “nelle procedure di programmazione negoziata”, e cioè quelle (comma 1) «Nell’ambito delle aree scientifico-disciplinari correlate con le tematiche individuate come prioritarie nel PNR e in tutti i casi in cui le norme di riferimento» ne prevedano la possibilità. Gli Art. 6 e 7 riguardano compensi e norme transitorie.
Una volta che questo DPCM sia entrato in vigore, si dovrà procedere alla nomina del CNGR e a far partire nuovi cicli di bandi con il nuovo sistema. (10)

**Il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) è un organo di consulenza del MIUR, incaricato di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari (peer-review) nell'ambito della selezione di progetti da ammettere al finanziamento, a valere su specifici fondi e programmi di competenza dello stesso MIUR e del Ministero della Salute. Il CNGR è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, all'Art. 21, indica nel Comitato in oggetto l'organo incaricato di sovraintendere le procedure di valutazione tra pari previste dall'Art. 20. per un periodo sperimentale di tre anni, ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, e li trasmette al Ministro, il quale ne cura la pubblicazione e la diffusione. Il CNGR è composto di sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini.

17) Art. 22, comma 7: Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca.
D.M. (MIUR) 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011.
1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro.

18) Art. 23, comma 2: Determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento.
Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 240/10, con D.M. (MIUR) di concerto con il MEF.
Si prevede una contrattazione interna all’università con un range che va dai 25 ai 100 euro l’ora, specificando che per insegnamento s’intende anche la preparazione, il supporto agli studenti ed eventuali verifiche (gli esami). Fra i criteri rilevano la tipologia del corso, il numero di studenti, le qualifiche necessarie e la disponibilità economica dell’università. Si specifica anche specificato che tali criteri sono relativi alle sole università statali ma che può essere adottato anche delle non statali attraverso delibere interne alle stesse.
Art. 1
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento stipulati ai sensi dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi s’intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.
2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:
a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
b) il numero degli studenti;
c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
d) le disponibilità di bilancio.

19) Art. 24, comma 2, lett. c): Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato).
D.M. (MIUR) del 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
Possono concorrere all’assegnazione del contratto dottorati o equivalenti esteri conseguiti, attività didattiche precedenti, attività di formazione o ricerca presso istituti qualificati, esperienze precedenti come attività in campo clinico, attività di progettazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, brevetti e ruoli di relatore a congressi nazionali e non ed eventuali riconoscimenti e premi ricevuti. A ottenere punti extra concorre la pertinenza con il settore concorsuale, la rilevanza scientifica dell’elenco precedente e la fama dello stesso in campo nazionale e internazionale attraverso il numero di citazioni e altri parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato.
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum)
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

20) art. 24, comma 3, lett. a): Criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga.
D.M. (MIUR) del 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
Si tratta dei criteri da seguire per l’assegnazione dell’unico rinnovo di 2 anni per i ricercatori a temine del contratto. Sono i dipartimenti a formulare tali proposte nei 6 mesi precedenti alla scadenza dello stesso. Una commissione di nomina rettorale tenendo conto dei regolamenti d’ateneo valuta tale proposta e la passa al CDA cui spetta la decisione finale.
Art. 1(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell’eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.
Art. 2 (Procedura per la proroga del contratto)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da un’apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.
3. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che s’intende prorogare.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.


21) Art. 24, comma 5: Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
D.M. (MIUR) 4 agosto 2011 n. 344, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
Stabilisce i criteri per l'individuazione da parte delle Università degli "standard" qualitativi - riconosciuti a livello internazionale - per la valutazione dei ricercatori titolari di contratti ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Per l'attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno essenzialmente considerati a) il numero e la continuità di tenuta dei moduli/corsi; b) l'esito della valutazione da parte degli studenti; c) la partecipazione agli esami di profitto; d) la quantità e la qualità dell'attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti;
Art. 1  (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
Art. 2  (Oggetto della valutazione)
1. La valutazione di cui all'articolo 1 riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della suindicata legge.
Art. 4 (Valutazione dell'attività di ricerca scientifica)
4. Le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

22) Art. 29, comma 4: Aggiornamento del sistema data-base contenente i nominativi dei candidati risultati idonei a procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato.
Nota del MIUR (Prot. 2717, 18 maggio 2011) al CINECA e p.c. ai Rettori e Direttori amministrativi. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione art. 29, comma 4.
In relazione all’applicazione del comma 4, dell’art. 29 della Legge 240/2010 si chiede a codesto Consorzio interuniversitario di voler aggiornare il sistema data-base contenente i nominativi dei candidati risultati idonei a procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato. La suindicata norma prevede che nei novanta giorni successivi alla deliberazione dell’Università che ha indetto il bando, deve seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell’idoneo, in mancanza di tali adempimenti, l’idoneo può essere chiamato da altra università, nonché dalla stessa che ha emesso il bando.
Ciò premesso, gli Atenei, che leggono per conoscenza, in presenza di identiche situazioni, dovranno predisporre un atto di annullamento della chiamata, trasmetterlo al CINECA, che provvederà al reinserimento del nominativo nella lista degli idonei da chiamare.

23) Art. 29, comma 6: Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012.
D.M. 5 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1 agosto 2011.
Art. 1
1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono n. 9.501.

24) art. 29, comma 7: Individuazione di programmi di ricerca di alta qualificazione ai fini della chiamata diretta di studiosi.
L'articolo 29, comma 7, attribuisce al MIUR il potere di identificare, sentiti l'ANVUR e il CUN, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario o associato e di ricercatore da parte delle università. I programmi di ricerca di alta qualificazione di durata minima di tre anni finanziati dall’UE e dal MIUR saranno regolamentati dal decreto attuativo dell’art. 29 comma 1 in fase di emanazione.
Art. 3 (Programmi di ricerca finanziati dal MIUR)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 sono:
a) quelli finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e denominati "IDEAS" (starting independent researcher grant), nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
b) quelli finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca".
Art. 4 (Programmi di ricerca finanziati dall'UE)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, sono nell'ambito del VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):
a) il programma "Cooperazione" (ricerca collaborativa di base o applicata, svolta da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari) nell'ambito del quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario;

b) il programma "Idee" (ricerca di frontiera e ricerca di base).

25) Art. 29, comma 9
: Criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia.
Schema di D.M. (MIUR) di concerto con il MEF.
Art. 1

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:
a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1 (vedi Versione integrale in allegato pdf), che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.
Il decreto che ripartisce le risorse (13 milioni sul 2011, 93 nel 2012 e 173 dal 2013), basandosi sui criteri meritocratici, sui risultati di didattica e ricerca, che guidano una quota del Ffo, deve però fare i conti con il blocca-assunzioni, che impedisce qualsiasi forma di reclutamento nelle università che dedicano al personale più del 90% del fondo di finanziamento ordinario. Risultato: la strada aggiuntiva verso la carriera si apre solo per chi è ricercatore in un ateneo con i conti in ordine. Per gli altri che si trovano in atenei dove a fine 2010 è stato superato il tetto del 90%, le prospettive rimangono congelate. Il ministro ha, infatti, deciso che non partecipano al piano le università che utilizzano più del 90% dei fondi statali per pagare i dipendenti. Una tagliola che esclude oltre 30 realtà pubbliche con i conti in bilico su poco più di 70. La commissione Cultura della Camera ha dato il via libera al decreto per la ripartizione dei fondi per le assunzioni, ma chiede che, almeno per il 2012 e 2013, sia disapplicato il limite del 90%. Il ministro Gelmini chiede di proseguire sulla linea «del rigore», ma ha promesso «margini di flessibilità». Che, però, scatteranno con ogni probabilità solo dal prossimo anno, visto che ormai il documento ministeriale che taglia fuori gli atenei poco virtuosi dalle assunzioni è stato esaminato in Parlamento, ha avuto l'ok delle commissioni e deve attendere solo la registrazione della Corte dei conti.
L'altro nodo riguarda i destinatari delle «promozioni»: il piano straordinario è nato con l'intenzione di chiamare al ruolo di associato chi avesse ottenuto la nuova abilitazione nazionale, che però non è ancora partita. Per questa ragione i "chiamati", almeno all'inizio, saranno presi fra i vincitori dei concorsi banditi negli ultimi anni, che hanno prodotto idonei.

26) Art.li 29 (commi 9, 19. 20, 22), 18, 24 (comma 6), 6 (comma 4) e 8.  Schema di decreto del 15 settembre 2011 - fondo di finanziamento ordinario delle università 2011.
D.M. (MIUR). Modalità e criteri delle assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università statali e ai Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 8: per il 2011 le università con migliore performance otterranno un assegno pari a quello del 2010, le altre invece andranno incontro a una perdita massima del 5,75% rispetto a quanto incassato l’anno scorso. Infatti, il decreto prevede che nessuna università possa ricevere più dell’anno scorso, a prescindere dalla performance ottenuta, e che le risorse liberate per questa via sostengano la «clausola di salvaguardia» (cui sono dedicati anche 9 milioni ad hoc) con cui si chiude la strada a perdite superiori al 5,75%. Rispetto all’anno scorso, sono anche ristrutturati gli indicatori per misurare i «premi» agli atenei (34% distribuiti in base alla didattica, il resto in base alla ricerca). La quota «premiale», che lega il finanziamento statale alla performance ottenuta da ogni ateneo nella didattica e nella ricerca, sale a 812 milioni di euro, e abbraccia quindi il 12% dei 6,9 miliardi che compongono il fondo di finanziamento ordinario.
Parere del CUN (21-09-201) sullo schema di decreto.

27) Art. 29, comma 19: Criteri per l’attribuzione degli scatti premiali a professori e ricercatori.
D. M. (MIUR-MEF). Il decreto definisce criteri e modalità per la ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti.

Tabella 3. Decretazione attuativa della L. 240/10. In grassetto il numero della Gazzetta Ufficiale (GU) in cui sono stati pubblicati i decreti (DM) (tabella aggiornata al 31 ottobre 2011)

Art. 15 e 16: Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali.

DM 336/2011 e
DM 03-08-11

GU 203/2011

del 01-09-11 

Art. 6, comma 11. Stipulazione di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori
a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo
le modalità di ripartizione dei relativi oneri.

DM 167/2011

GU 224/2011

del 26-09-11 

Art. 28, comma 1: Istituzione del Fondo formazione e aggiornamento della dirigenza.  

DM 27/07/2011

GU 228/2011

del 30-09-11 

Art. 29, comma 6: Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012.

DM 05/112011

GU 177/2011

del 01-08-11 

Art. 6, comma 9: Definizione dei criteri di partecipazione di professori e
ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.

DM 168/2011

GU 242/2011

del 17-10-11

Art. 12, comma 3: Individuazione delle università telematiche finanziabili, cui spetta
il contributo premiale
.

DM 25-05-11

GU 222/2011

del 23-09-11 

Art. 24, comma 2, lett. c: Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui
all'articolo 24, della legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato).

DM 243/2011

GU 220/2011

del 21-09-11

art. 24, comma 3, lett. a: Criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche
e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga.

DM 242/2011

GU 220/2011

del 21-09-11

Art. 24, comma 5: Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione
dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

DM 344/2011

GU 198/2011

del 26 08-11

Art. 7, comma 5: Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse
a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica
.

DM 166/2011

GU 217/2011

del 17-09-11

Art. 18, comma 1, lett. b: Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le
posizioni accademiche italiane e quelle estere.

DM 236/2011

GU 220/2011

del 21-09-11 

Art. 22, comma 7: Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca.

DM 102/2011

GU 141/2011

del  20-06-11



Prof. Paolo Stefano Marcato

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

 



Riferimenti

 

1.  www.unipi.it/ateneo/interne/comsa.pdf con modifiche.

1a. Ceccarini I., http://www.rivistauniversitas.it/articoli.aspx?IDC=2336 22-09-2011

2. Nota ufficiale dei docenti dell’Aquila 27-01-2011.

3. (Pacelli B., http://rassegnastampa.crui.it/minirass/immagini/2109110/2011092127923.pdf)

4. http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=33270&action=view.

5. Degli Esposti  M., http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/parametri-di-valutazione-discutiamo-di-numeri 27-07-2011).

6. Federico G., http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/2347 07-07-2011.

7. Benedetto S., http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=1312175105G4-new 01-08-2011.

8..Trovati G., http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=1316496924E9-new 20-09-2011. http://www.rete29aprile.it/forum/24-regolamenti/297-dm-disciplina-del-dottorato-di-ricerca.html

9. Pacelli B.,  http://rassegnastampa.crui.it/minirass/immagini/2707111/2011072732896.pdf 27-07-2011.

10. http://cronaca.anvur.it/2011/08/dellente-e-della-ricerca.html 26-08-2011.