Home 2011 12 Agosto Accorciare il periodo di pratica integrandolo nel corso universitario
Accorciare il periodo di pratica integrandolo nel corso universitario PDF Stampa E-mail

L'obiettivo dichiarato per tutti è accelerare l'ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, di un anno, due o anche solo sei mesi. Con la complicità, non solo delle riforme di alcuni ordinamenti professionali che prevedono appunto quei cosiddetti “sconti” all'accesso proprio sulla base di accordi quadro specifici, ma anche del mondo universitario, la legge 270 del 2004 prima di tutte che, tra i principali obiettivi, ha proprio quello di far acquisire al giovane laureato conoscenze finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Nella maggior parte dei casi, dunque, non potendo ridurre gli anni di formazione accademica, perché regolata da discipline comunitarie, si è andati a incidere sul periodo del praticantato, facendolo divenire parte integrante del corso universitario.

Le professioni economico-giuridiche. I dottori commercialisti sono gli unici ad avere per legge (articolo 43, Dlgs n. 139/05) la possibilità di effettuare il tirocinio professionale sulla base di accordi firmati dai Consigli dell'ordine e le università del territorio. L'accordo, che in molti casi sarà già operativo dal prossimo anno accademico 2011- 2012, consentirà, infatti, di realizzare percorsi formativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, rendendo possibile lo svolgimento del tirocinio professionale già nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica). Ma a godere di questa possibilità saranno non solo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nelle classi elencate nell'apposita convenzione, ma anche i laureati in classi affini purché colmino i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali. Il praticantato non potrà durare meno di 1.000 ore e dovrà essere effettuato presso un dottore commercialista iscritto alla sezione A da almeno cinque anni e in regola con l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

Il Consiglio nazionale forense, invece, guarda al futuro e alla proposta contenuta nella riforma dell'ordinamento che prevede la possibilità per le università e i consigli regionali di stipulare convenzioni-quadro ai fini del tirocinio. Ma per i laureati in giurisprudenza si profila all'orizzonte un'ulteriore novità. Ad annunciarla lo stesso ministro Gelmini che punta alla possibilità di anticipare il tirocinio all'ultimo anno prima della laurea in modo che dopo il diploma occorra soltanto un anno, invece degli attuali due, di pratica. Una strada questa già intrapresa, invece, dai notai. La cui riforma dell'ordinamento del 2006 prevede che si possa anticipare di sei mesi il tirocinio nell'ultimo anno di laurea. Novità in materia di tirocinio anche per i consulenti del lavoro. Il nuovo regolamento sulla disciplina del praticantato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 179 del 3 agosto 2011) e che entrerà in vigore il prossimo novembre ha, infatti, introdotto la possibilità di ridurre di un anno i due previsti per il tirocinio. Il praticante in possesso di laurea magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale di concerto con il Miur, potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purché però durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro. Un'altra possibilità di riduzione è prevista per chi frequenta un corso di formazione (180 ore) in ambito universitario gestito dal Consiglio provinciale assieme all'università. Queste novità per diventare operative necessitano della stipula, tuttora in preparazione, di una convenzione tra CM e Miur.

Le professioni tecniche. Nessun tirocinio obbligatorio per i futuri Ingegneri né per gli architetti. Tra le categorie tecniche sono solo quelle degli ex-diplomati periti industriali, periti agrari e geometri a dovere effettuare il tirocinio semestrale durante la laurea triennale. E lo stesso DPR 328 del 2001 (Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove por l'esercizio di alcune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) a stabilire che questo periodo obbligatorio per l'accesso alla professione possa essere svolto in tutto in parte durante il corso di studi universitario, attraverso convenzione tra gli stessi atenei e i collegi. Una prassi che nel caso dei periti industriali è diventata realtà giacché è lo stesso Miur a considerare validi ai fini del tirocinio quei corsi di studio che hanno al loro interno materie professionalizzanti.
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi Sette 08-08-2011)