Home 2011 27 Giugno Nuove modalità per la domanda di riscatto della laurea
Nuove modalità per la domanda di riscatto della laurea PDF Stampa E-mail

Lo precisa l’Inps con la circolare 27 maggio 2011, n.77. La modalità di accesso è unica, a differenza di altri servizi INPS, e cioè telematica con collegamento diretto al sito web dell'INPS. Il contact center dell'Inps funge da semplice supporto per necessità e informazioni alla clientela. Prima di illustrare le nuove modalità sulla domanda di riscatto dei periodi di studi universitari soffermiamoci sui presupposti del diritto del riscatto.

Riscatto laurea - Il riscatto dei periodi di iscrizione all’Università, limitatamente alla durata del corso legale di laurea (sono esclusi i periodi fuori corso) interessa:

- i lavoratori dipendenti;

- dal 12.7.1997 anche gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), gli iscritti alla gestione separata INPS e ai fondi sostitutivi ed esclusivi (Stato, INPDAP) (Dlgs 184/1997);

- dall’1.1.2008 la relativa facoltà può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza compresa la gestione separata INPS che non abbiano iniziato l'attività lavorativa (L. 247/2007 – INPS circ. 29/2008).

Sono riscattabili, anche parzialmente, i seguenti corsi di studio universitario limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso:

a) "diploma universitario" che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;

b) " diploma di laurea " dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

c) "diploma di specializzazione", che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

d) " dottorato di ricerca ", i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

Sono riscattabili anche i seguenti corsi purché attivati dall’anno accademico 2005/2006 (INPS 15662/2010):

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico di secondo livello;

g) diploma di specializzazione;

h) diploma accademico di formazione alla ricerca.

Giovani non iscritti - Come anticipato si tratta di una recente novità in vigore dal 2008 diretta in particolare ai giovani che, dopo essersi laureati, non hanno iniziato a lavorare e non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

Le due condizioni devono essere presenti entrambe nel senso che un soggetto inoccupato ma che ha in precedenza lavorato e accreditato dei contributi obbligatori in una forma previdenziale, non potrà avvalersi di tale modalità di riscatto.

Invece l’inoccupato che abbia riscattato solo in parte il periodo di studi (ad esempio solo due anni anziché l'intero corso di laurea) avvalendosi della nuova norma e che, successivamente, si sia occupato ed abbia pertanto accreditato contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti.

L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).
(Fonte: P. Gremigni, Il Sole 24 Ore 06-06-2011)