Il punto sul prepensionamento dei ricercatori in base alla legge 133/08 |
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A ormai un anno dalla messa in atto, in alcune delle Università italiane, dei licenziamenti-prepensionamenti forzosi dei ricercatori sulla base dell’art. 72 (e successive modifiche) della legge 133/2008 (legge Tremonti) è possibile tracciare un primo bilancio. Il provvedimento, attuato finora solo in alcune Università, non è stato finora generalizzato. Siamo anche in presenza di situazioni che, esperiti tutti i gradi di giudizio, sono, purtroppo, definitive e probabilmente non sanabili nemmeno con un (improbabile) provvedimento di legge. Siamo giunti ad alcuni punti fermi: 1) tutti i Tar hanno deciso nel senso che non si riconosce alcuna equiparazione tra professori universitari e ricercatori universitari, e il titolo di “professore aggregato”, peraltro transitorio, non cambia in alcun modo questa differenza di stato giuridico; analogamente è stata rigettata ogni argomentazione rivolta a cogliere le note contraddizioni della norma e dei provvedimenti, tra cui il fatto che si utilizza un fatto volontario rivolto ad ottenere un beneficio previdenziale (il cd. “riscatto” degli anni di laurea, o altri di servizi vari) per mettere in atto una discriminazione e un danno economico e professionale; 2) un profilo argomentativo che invece ha prodotto qualche risultato è stato quello condensato in due pronunce dei Tar rispettivamente di Umbria e Toscana, il primo di ormai più di un anno fa, il secondo del mese scorso, secondo il quale l’assunzione dei provvedimenti di prepensionamento, che è discrezionale e non obbligatoria, deve avere come presupposto la formulazione di una griglia di criteri rivolti a qualificare il provvedimento sia nel senso di salvaguardare l’offerta formativa e l’attività di ricerca mantenendola inalterata, e a vagliare le situazioni individuali, segnando quindi forme di discrimine tra i singoli. In particolare la recente sentenza del Tar Toscana ha annullato i prepensionamenti dell’Università di Firenze per l’incoerenza o irrazionalità dei criteri preposti al detto discrimine: l’Università di Firenze, tra le altre cose, aveva indicato una valutazione degli anni 2001-3 come criterio! 3) Unico risultato costante: i Tar hanno annullato quella parte dei provvedimenti di prepensionamento che in alcune sedi ponevano l’inizio dei prepensionamenti in data diversa dal 31 ottobre, giorno nel quale si conclude l’anno accademico. (Fonte: M. Stampacchia, uniroma1.it 11-04-2011)
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