Home 2011 28 Marzo Le risorse disponibili per il reclutamento
Le risorse disponibili per il reclutamento PDF Stampa E-mail

Effetti persistenti della legislazione precedente

La Legge 240/2010 non interviene, se non con minimi aggiustamenti, sulla precedente normativa a carattere finanziario. Occorre quindi riassumere tale normativa per definire correttamente il quadro dei nuovi scenari possibili per il reclutamento.

1) La legge 1/2009 (art.1 comma 1) stabilisce che le università che hanno superato il 90% nel rapporto tra le spese per assegni fissi (AF) al personale e le entrate derivanti dal finanziamento ordinario (FFO) non possono assumere personale. È stata iterata per il solo 2010 (e quindi vale solo per il reclutamento 2011) la norma che prevede lo scorporo dagli AF di un terzo dei costi del personale medico e paramedico (art. 1-bis della legge 1/2009, come modificato dall’art.7 comma 5-quinquies della legge 25/2010),

2) La stessa legge 1/2009 (all’art.1 comma 3, che modifica l’art.66 comma 13 della legge 133/2008) dispone che, per il triennio 2009-2011, le università possono destinare ogni anno al reclutamento non più del 50% delle risorse liberate per pensionamenti nell’anno precedente, e pone vincoli all’utilizzo delle risorse spendibili: tali vincoli sono comunque modificati dalla legge 183/2010 (collegato lavoro) e poi anche dalla legge 240/2010.

3) Dopo il 31 dicembre 2011, cessati gli effetti della legge 1/2009 di cui al punto precedente, torna necessariamente in vigore l’art. 66 della legge 133/2008, peraltro significativamente modificato dall’art. 9 della legge 122/2010. Il comma 13 dell’art. 66 stabilisce che nel 2012 per le Università si applica il comma 9 dello stesso art.66, secondo il quale nel 2012 il limite per le assunzioni a tempo indeterminato di tutte le Amministrazioni pubbliche è fissato al 50% delle risorse liberate (e delle persone fuoriuscite) nell’anno precedente. Tuttavia il comma 7 dell’art.9 della legge 122/2010 modifica il suddetto comma 9 cambiando la data del 2012 con il 2014, mentre il comma 5 dell’art. 9, modificando il comma 7 dell’art.66 della legge 133, estende al 2012-2013, per tutte le Amministrazioni, il più rigido vincolo di spesa che rende disponibile solo il 20% delle risorse e delle posizioni liberate. Si avverte qui una contraddizione di non ovvia soluzione tra le diverse norme.

4) Il comma 28 dell’art. 9 della legge 122/2010 pone un limite alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, imponendo che a decorrere dal 2011 la spesa non superi il 50% di quanto speso nel 2009.

5) Il comma 24 dell’art.1 della legge 220/2010 prevede che parte dell’incremento al FFO disposto dalla stessa legge sia destinata a un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016, non soggetto ai vincoli di cui al comma 13 dell’art. 66 della legge 133/2008 (e successive modificazioni).

6) L’art. 1-bis della legge 1/2009 chiarisce e conferma il meccanismo delle chiamate dirette.

Le nuove norme introdotte dalla legge 240/2010

La legge 240, almeno in linea di principio, interviene a modificare alcuni dei punti precedenti, ma purtroppo quasi sempre in termini non del tutto chiari o comunque non sempre in una forma che risulti direttamente applicabile. Facendo riferimento puntuale al paragrafo precedente, notiamo che:

1) L’art. 5 della legge 240 prevede la delega al Governo per l’emanazione di Decreti Legislativi aventi tra l’altro (secondo le lettere d) ed e) del comma 4) il compito di definire nuovi criteri per la valutazione dei rapporti di consistenza ottimali per il personale docente, ricercatore e T.A. e per la determinazione del limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per il personale, superando quindi l’attuale vincolo del 90% nel rapporto AF/FFO. I decreti in oggetto dovranno essere emanati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, e saranno quindi efficaci soltanto dal 2012.

2) Il comma 18 dell’art.29 modifica il comma 13 dell’art.66 della legge 133 disponendo (alla lettera per il solo anno 2011) che la quota di risorse disponibili per il reclutamento (pari al 50% delle risorse liberate) sia ripartita destinando almeno il 50% al reclutamento di ricercatori (senza specificare se a tempo indeterminato o determinato) e non più del 20% al reclutamento di professori ordinari.

3) Non sembra che i termini della delega di cui all’art.5 siano tali da permettere di intervenire in sede di Decreto Legislativo al fine di ridefinire i vincoli di spesa in deroga alla legge 122. Occorrerebbe quindi probabilmente un vero e proprio intervento legislativo.

4) Non è per nulla chiaro se per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240 si possa derogare al vincolo di cui all’art. 9 della legge 122.

5) All’art.29 comma 9 della stessa legge 240/2010 è previsto che cifre aumentate di 80 milioni di euro ogni anno per tre anni (dal novembre 2011) siano attribuite agli Atenei, nel quadro del finanziamento ordinario, con il vincolo che esse siano destinate esclusivamente al reclutamento di professori associati, effettuato con le procedure previste dalla legge 240.

6) L’art. 29 comma 7 conferma e aggiorna il meccanismo delle chiamate dirette.

A tutto questo bisogna aggiungere il vincolo, derivante dal comma 4 dell’art.18 della legge 240, per cui gli Atenei devono chiamare almeno un quinto dei professori scegliendoli tra chi non era in servizio nell’Ateneo nell’ultimo triennio.
(Fonte: Documento FlcCgil 18-2-2011)