Home 2011 26 Febbraio Sul blocco della retribuzione ai ricercatori non confermati
Sul blocco della retribuzione ai ricercatori non confermati PDF Stampa E-mail

Domanda: Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego, l’articolo 9 comma 21, terzo periodo, del DL 78/2010 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, il nostro Ateneo ha sospeso per i ricercatori fino al 2013 gli effetti della legge 43/2005 secondo cui "dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità". Chiedo un papere sulla legittimità di questo provvedimento e sulla correttezza dell'interpretazione del DL 78.

Risposta: il comma 21, art. 9, legge 122/2010 prevede "Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti". Il passaggio dopo un anno alla classe 01 adegua la retribuzione del ricercatore non confermato al 70% di quella dell'associato non confermato. Tale passaggio avviene automaticamente, pertanto rientra nel citato comma. Il blocco è, quindi, legittimo anche se iniquo. I ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte assunto l'impegno che con successiva norma sarebbero stati eliminati dal blocco i ricercatori non confermati e i confermati sino a una certa classe retributiva della prima progressione economica. Costoro, per unanime riconoscimento, hanno retribuzioni molto basse e sono i più danneggiati dal blocco. Sarebbe giusto rimediare in qualche modo. Sinora ciò non si è verificato.
(Domanda e risposta sul blog di A. Pagliarini 08-02-2011)