Consiglio di stato: legittima la risoluzione del rapporto di lavoro dei ricercatori con 40 anni di anzianità contributiva |
Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta n. 9439 del 27/12/2010, è stata dichiarata legittima la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei ricercatori con 40 anni di anzianità contributiva. La norma: Le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’ articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. La norma, secondo il Consiglio di Stato, appare applicabile a tutto il personale appartenente al pubblico impiego, indipendentemente dal carattere contrattualizzato o meno che lo lega alla P.A., con esclusione di tre specifiche categorie di personale, puntualmente individuate nei magistrati, nei professori universitari e nei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Neppure può condividersi l’assunto secondo cui, con la dizione di “professori universitari”, il legislatore avrebbe inteso, invero, ricomprendere anche i ricercatori o, quanto meno, i professori aggregati, quale è l’appellante. Continua la sentenza: La norma ha carattere speciale ed individua categorie puntualmente determinate; e quella dei professori universitari non può essere confusa con quella dei ricercatori in quanto, come, del resto, cennato dallo stesso odierno deducente, l’art. 1 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 ha chiaramente distinto il ruolo dei “professori universitari” (professori straordinari e ordinari da un lato, professori associati dall’altro) da quello dei “ricercatori universitari”. Si tratta, quindi, di categorie diverse e ben delineate, che non possono essere accomunate nell’applicazione della disciplina normativa di cui si tratta se non a pena di una ingiustificata confusione tra categorie di personale universitario normativamente ben distinte. Quanto ai professori aggregati, si tratta di una categoria particolare di personale appartenente al ruolo dei ricercatori, certamente non ricompresa nell’ambito categoriale dei professori universitari in senso proprio.(lavoro e diritto 21-01-2011) |