Home 2011 25 Gennaio Il ricercatore universitario a tempo pieno non può svolgere anche la professione di avvocato
Il ricercatore universitario a tempo pieno non può svolgere anche la professione di avvocato PDF Stampa E-mail
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n. 389 dell'11 gennaio 2011, hanno affermato che "per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero-professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno". La Suprema Corte, rigettando il ricorso di un avvocato - inserito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario avendo egli, quale ricercatore confermato, optato per il tempo pieno ritenendo tale opzione incompatibile con l'esercizio della professione forense -, precisa che l'interpretazione del D.L. n. 57 del 1987 (come convertito nella L. n. 158 del 1987) per quanto riguarda l'incompatibilità all'iscrizione ad albi professionali va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s'inserisce e anche con riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria). I Giudici di legittimità sottolineano che sebbene nel testo dell'articolo 1 del D.L. 57/1987 (disposizioni urgenti per i ricercatori universitari) non vi sia un espresso riferimento all'incompatibilità per i ricercatori universitari confermati a "tempo pieno" con l'esercizio di attività libero-professionali e quindi con l'iscrizione negli albi che le legittimano, essa emerge in modo inequivoco dal disposto del comma 5 bis, introdotto dalla legge di conversione, che fa esplicito riferimento all'esercizio, entro il termine ivi prescritto, dell'opzione fra "tempo pieno" e "tempo definito" per ottenere la sanatoria delle "pregresse situazioni d'incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34". Detta norma manifesta in modo univoco la volontà del legislatore di considerare solo in caso di opzione per il "tempo definito" l'esercizio professionale compatibile con la qualifica di "ricercatore confermato" e l'eventuale situazione d'incompatibilità sanabile prevedendo anche per i ricercatori confermati - come già per i professori universitari - la possibilità di opzione per un regime di tempo definito e considerando coessenziale al regime del "tempo pieno" l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero-professionali.
(L.S., studio cataldi 14-01-2011)