Home 2011 25 Gennaio Decreti attuativi della riforma universitaria attinenti all’area sanitaria
Decreti attuativi della riforma universitaria attinenti all’area sanitaria PDF Stampa E-mail

Scattano ora i 6 mesi entro i quali il Ministero dovrà adottare a tappe i 42 decreti attuativi della legge di riforma universitaria, ovvero decreti legislativi, atti ministeriali e deleghe, che toccano direttamente anche l’area sanitaria come ad es. l’art. 6 , comma 13, che prevede appositi accordi con il Ministero della Salute e con le Regioni: “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale”. Collegato a questo è un altro adempimento più volte rinviato, da ultimo con il DM MIUR n. 17 del 22 settembre 2010, in attesa della definizione di appositi requisiti per i corsi di studio delle professioni sanitarie, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria, art 12, comma 3.

Fra gli altri atti delegati del DDL 1905 B in scadenza si citano: Settori Scientifico Disciplinari, art. 15, riduzione dei Settori da 370 a circa la metà, da farsi entro 60 giorni. L’ipotesi che era stata formulata dal CUN a novembre 2009 per la riduzione dei SSD MED sarebbe da 50 a 30.



MACROAREE (Livello 1) Scienze della vita. Ricomprende le Aree 03, 05, 06, 07.

DECLARATORIE e DESCRITTORI (Livelli 3, 4 e 5) Equipollenza, art. 17, sono resi equipollenti alla Laurea, con il diritto alla qualifica accademica di Dottore, i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali DPR 162/1982 e dei Diplomi Universitari Legge 341/1990, purché di durata triennale. Mentre per quelli precedenti a durata biennale si rinvia alle procedure del riconoscimento crediti. Si prevede entro 120 giorni l’apposito DM MIUR per identificare la classe di laurea di appartenenza per tali titoli. Docenza a contratto, art. 23, commi 1 e 2, si superano i dubbi posti dalla Legge 230/2005 sull’affidamento dell’attività didattica al personale tecnico amministrativo (PTA) non docente, dipendente universitario (art 1, comma 10).

Infatti la frase “ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università” prevista dalla Legge 230 e dal DDL originario 1905, all’art 11, è stata cancellata nelle versione definitiva 1905B dell’art. 23, comma 2. A determinarlo sono stati alcuni emendamenti – bipartisan – che erano stati presentati al Senato da parte di G. Caforio (IdV), n.11.10, R. Calabrò (PdL), n.11.14., G. D’Alia (UDC), n.11.9.,che hanno infine portato ad un emendamento unico e condiviso da parte del relatore, con relativa approvazione, G. Valditara (FLI), n. 11.16 (2). Ma quest’apertura dell’art. 23 potrebbe essere ostacolata dalla clausola del limite minimo di reddito di 40mila euro per un dipendente pubblico chiamato a insegnare a contratto, sia come dipendente universitario sia ospedaliero. E’ la situazione attuale, com’è avvenuto finora indipendentemente dal reddito, fin dalla circolare del 14 luglio 1997. Tuttavia questa clausola del reddito potrebbe essere cambiata, poiché proprio l’art. 23 è fra i 4 articoli su cui il Presidente della Repubblica, G. Napolitano, ha espresso perplessità, in questo caso sul reddito minimo di 40mila euro. Tale tesi è condivisa anche del relatore del DDL 1905, G. Valditara.

(da http://fisio-news.blogspot.com/2011/01/milano-convegno-spif.html)