Il Fondo per il merito (art. 4 della riforma dell'Università) è una misura volta a promuovere l’eccellenza fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale attraverso l’erogazione di premi, buoni studio e garanzie pubbliche per prestiti, da restituire una volta trovato lavoro. Nell’aspetto più autenticamente innovativo il Fondo consiste nella garanzia dello Stato, riconosciuta a studenti selezionati sulla base di prove standard uniformi valide su tutto il territorio nazionale, per il finanziamento da parte di banche delle spese per gli studi. In Italia, con la disposizione in oggetto sembra trovare timidamente ingresso un nuovo diritto, il “diritto al merito”, appunto, non ancorato a parametri reddituali ma alla misurazione delle capacità del singolo, che non sostituisce ma si affianca al tradizionale “diritto allo studio”. Per evitare disparità di trattamento nell’istruzione i benefici del Fondo sono cumulabili con quelli previsti dalle norme in materia di diritto allo studio, superandosi tuttavia le logiche spesso retoriche legate a quest’ultimo istituto. Lo spirito della riforma sembra, infatti, anche quello di incentivare l’investimento del privato in un bene immateriale quale la cultura e la formazione di eccellenza, che facilita al termine degli studi l’ingresso nel mondo del lavoro. In tale ottica il Fondo per il merito sembra rispondere anche a un’esigenza che proviene dal mercato del lavoro che cambia e si evolve richiedendo personale altamente qualificato. Il meccanismo introdotto nel nostro Paese è una garanzia a fronte del finanziamento di terzi la cui operatività sarà regolata nel decreto interministeriale attuativo della normativa in discorso. In armonia con il principio di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Fondo potrebbe non richiedere finanziamenti pubblici per la sua attivazione. Il rischio dell’escussione della garanzia pubblica appare, infatti, limitato, considerato che chi riceve una formazione di eccellenza difficilmente resterà fuori dal mondo del lavoro e potrà dunque onorare l’impegno di restituzione del prestito. Inoltre, si prevede che il Fondo possa essere alimentato, tra l’altro, con risorse dei privati che si vedono riconosciuti dei benefici fiscali in forma di oneri deducibili per le somme ivi versate. Le aziende, in sostanza, dovrebbero intravedere il vantaggio di interagire con la misura agevolatrice in questione investendo denaro che avrà come ritorno la formazione di personale di eccellenza da assumere. Un nodo da sciogliere riguarda il ruolo delle Regioni nel rendere concretamente operativa la misura agevolatrice. Nella previsione normativa l’attuazione del Fondo per il merito è riservata alla decretazione attuativa dei Ministri dell’istruzione e dell’economia, sentita la Conferenza Stato – Regioni. L’intervento regionale, benché non assuma i caratteri dell’intesa, rischia tuttavia di determinare un aggravio procedimentale. (S. Pasquino, Il Sole 24 Ore 10-01-2011)
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