Home 2011 10 Gennaio Le norme della riforma Gelmini in trentasei voci in ordine alfabetico
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Le norme della riforma Gelmini in trentasei voci in ordine alfabetico
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1. Abilitazione scientifica nazionale (articolo 16). L’abilitazione durerà 4 anni e sarà condizione per l'accesso ai ruoli di professori di prima e di seconda fascia. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, saranno dettate le procedure necessarie per conseguire l'abilitazione. Tra i parametri previsti, un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, in ogni caso non inferiore a 12, e giudizi diversi per funzioni e per area disciplinare. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione saranno indette con cadenza annuale. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale e costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti d'insegnamento.

2. Abrogazioni (articolo 29). Con l'entrata in vigore del ddl Gelmini di riforma dell'università, gli atenei possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore, di assegnista, solo attraverso le procedure previste dalle nuove norme.

3. Anagrafe studenti (articolo 27). Prevista una modifica solamente formale all'istituto già disciplinato dalla legge 170 del 2003. Sono state chiarite meglio le finalità dell'anagrafe.

4. Assegni di ricerca (articolo 22). Solo se ci sono le risorse e con bandi pubblici. Possono conferire assegni di ricerca: gli atenei, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Enea, l'Agenzia spaziale italiana, oltre alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca. Si chiarisce poi che possono essere destinatari degli assegni solo gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I soggetti conferenti l'assegno possono comunque riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero o a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. Il dottorato di ricerca (o la specializzazione, se l'assegno si riferisce all'area medica) può essere inserito come requisito obbligatorio per partecipare al bando. Ogni assegno può durare da uno a 3 anni. È rinnovabile e, in genere, non cumulabile con borse di studio. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo e gode delle comuni disposizioni fiscali e previdenziali. I vincitori di assegno possono scegliere l'università e la struttura dove svolgere la propria attività, previo assenso delle stesse. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Comunque, la durata massima dei rapporti instaurati con gli assegnisti da parte di qualsiasi soggetto non può superare i 4 anni, anche non continuativi.

5. Atenei federati (articolo 3). E' una possibilità che possono cogliere 2 o più università per offrire servizi al top, abbattendo i costi. Bisognerà, però, avere il disco verde dal ministero dell'Istruzione. La federazione poi può aver luogo, anche, con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

6. Chiamata dei professori ordinari e associati (articolo 18). I posti di professore di prima e seconda fascia all'università saranno stabiliti sulla base di una programmazione triennale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Gli atenei procedono alla copertura dei posti di professore a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Non possono partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore dell'ateneo, con il rettore, direttore generale o un componente del cda. Tale divieto si applica anche agli assegni di ricerca e ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo. Al fine di procedere alla programmazione triennale, le università statali hanno la necessità di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari nell'università stessa. Giro di vite sulla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca delle università (qualsiasi ne sia l'ente finanziatore). E' ammessa solo a professori e ricercatori, anche a tempo, ai titolari di assegno di ricerca, agli studenti dei corsi di dottorato (e a quelli delle lauree magistrali nell'ambito di specifiche attività formative), professori a contratto, personale tecnico-amministrativo dell'ateneo o di altre amministrazioni o società, purchè, però, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

7. Comitato garanti per la ricerca (articolo 21). È istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca al quale, fra l'altro, compete l'indicazione dei criteri generali per le attività di valutazione dei risultati. Esso subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (Firb), nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca d’interesse nazionale.

8. Competenza disciplinare (articolo 10). Presso ogni ateneo è istituito un collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori a tempo pieno. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. Al collegio, compete esprimere un parere.

9. Contratti per attività di insegnamento (articolo 23). Si riconosce alle università la facoltà di stipulare, gratis o a titolo oneroso, contratti con professionisti esterni (anche pensionati o lavoratori autonomi con un reddito annuo non inferiore a 40mila euro lordi) per migliorare l'attività didattica. I contratti a titolo gratuito (salvo quelli stipulati in convenzione con enti pubblici) non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. Questi contratti sono stipulati dal rettore e possono durare un anno accademico, rinnovabile annualmente fino a un massimo di 5 anni. Gli atenei, poi, possono stipulare per esigenze didattiche, anche integrative, contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il titolo di dottore di ricerca, la specializzazione, l'abilitazione o altri eventuali titoli conseguiti all'estero costituiscono titolo preferenziale per firmare questi contratti. Al fine di favorire l'internazionalizzazione degli atenei, alle singole università è consentito affidare insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il curriculum del prescelto va pubblicato su internet, mentre il suo compenso è deciso dal cda.

10. Decreti attuativi riforma (articolo 5, commi 1 e 2 e commi da 7 a 9). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma dell'università, targata Gelmini, il Governo dovrà emanare 4 decreti legislativi su: riordino contabilità atenei, premi agli atenei, valorizzazione professori e personale amministrativo e diritto allo studio. Il tutto a costo zero per l'erario. I decreti dovranno ricevere l'ok delle commissioni parlamentari e dovranno essere emanati d'intesa con le regioni. Gli effetti finanziari delle nuove norme si conosceranno solo al momento dell'adozione dei decreti. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, si potranno fare correzioni e integrazioni.

11. Diritto allo studio (articolo 5, comma 6). In primo luogo, andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti. Poi, bisognerà garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non ha i necessari mezzi economici, la certezza di poter, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione. Si conferma il ruolo dell'università di essere un importante ascensore sociale.

12. Dottorato di ricerca (articolo 19). Si prevede in primo luogo che i corsi di dottorato di ricerca devono essere accreditati dal ministero dell'Istruzione. I corsi di dottorato poi possono essere istituiti non solo dalle università, ma anche da istituti d’istruzione universitaria a ordinamento speciale, da qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzate, da consorzi tra atenei o tra università ed enti di ricerca privati o pubblici. Il numero di laureati da ammettere ai corsi di dottorato e il numero di dottorandi esonerati dai contributi per ragioni di reddito o di merito continuano a essere decisioni di competenza dei Rettori, ma è soppresso il vincolo di riservare borse di studio ad almeno metà dei dottorandi; tale disposizione, tuttavia, potrà essere applicata solamente dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale di accreditamento. La nuova disciplina del dottorato di ricerca introduce altresì nella legge la possibilità di applicare i contratti di apprendistato (previsti dalla legge Biagi, il Dlgs 276/2003) ai dottorandi in ricerca, utilizzando tali contratti in modo alternativo alle borse di studio. Le disposizioni dell'articolo in esame novellano la normativa vigente consentendo che la frequenza di un corso di specializzazione medica non escluda la possibilità di frequentare un corso di dottorato di ricerca; in questo caso, però, la durata del corso di dottorato è ridotta a un minimo di due anni. Previste poi nuove norme che disciplinano il congedo straordinario dei dipendenti pubblici che siano stati ammessi a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio.

13. Equipollenze (articolo 17). Si prevede l'equipollenza - con le lauree di primo livello - dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Dpr 10 marzo 1982, n. 162, e dei diplomi universitari triennali di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341. Ciò, però, solo se si tratti di titoli conseguiti al termine di un corso di durata triennale.