Home 2015 18 maggio DOCENTI SUL POTERE DI DISPORRE LA DECADENZA DALLE CARICHE ACCADEMICHE
SUL POTERE DI DISPORRE LA DECADENZA DALLE CARICHE ACCADEMICHE PDF Stampa E-mail

L’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 attribuisce al Senato Accademico delle Università il potere di proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La norma introduce per la prima volta negli statuti dei singoli Atenei un principio di elaborazione giurisprudenziale (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1 dicembre 1990, n. 919), che è quello del contrarius actus. Il suddetto principio costituisce, al contempo, un fondamento di democrazia dell’istituzione accademica e un limite all’esercizio autoritario del potere di disporre la decadenza dalle cariche accademiche. Competente all’esercizio del potere in questione non è l’autorità che formalmente adotta il provvedimento di proclamazione e nomina, sibbene il corpo elettorale, che ha espresso il proprio libero orientamento nell’ambito di una valida competizione elettorale. Per quanto concerne la posizione del Rettore, la norma sulla sfiducia rappresenta un’applicazione immediata del nuovo status di autonomia, di cui, oramai, le Università godono nei confronti del Ministero, che trova il proprio fondamento e nell’art. 33 della Costituzione e nella legge del 9 maggio 1989, n.68, in forza della quale le Università non sono più organi dello Stato, ma enti pubblici autonomi. Proprio con l’approvazione della legge 240/2010 s.m.i. si assiste ad un procedimento di rilevante marginalizzazione del Ministero, quanto meno sul piano istituzionale, nei confronti delle singole Università, che mal si concilia con la persistenza di una norma che, per contro, riserva al Ministro rilevanti poteri di revoca della carica di vertice di un Ateneo. In conclusione, è necessario che ogni singola Università, tenuto conto della propria natura di ente autonomo, adegui i propri statuti e regolamenti al nuovo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, disciplinando e contemperando con i necessari e dovuti contrappesi, le procedure di revoca e sostituzione di una carica eletta, nonché i poteri d’intervento del decano nella fase revocatoria, prevedendo, al contempo, l’eccezionalità di organi ad acta, il cui utilizzo sia limitato a garantire la continuità delle mere funzioni gestionali. (Fonte: L. Canullo, www.lavocedeldiritto.it 25-02-2015)