Home 2015 18 maggio DOCENTI SUL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI UNIVERSITARI
SUL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

Dal punto di vista sostanziale, circa l’attuale quadro sanzionatorio si fa riferimento, per espresso rinvio operato e dall’art. 12 della Legge 18 marzo 1958, n. 311[2] e dall’art. 10, comma 2 della c.d. legge Gelmini, agli artt. 87 e ss del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. Si appalesano, pertanto, dal punto di vista funzionale tre tipologie di sanzioni: 1) la censura; 2) le sanzioni con efficacia sospensiva, cui vanno ascritte la sospensione dall’ufficio e la sospensione dallo stipendio fino ad un anno; 3) le sanzioni con efficacia espulsiva della revocazione e della destinazione senza perdita del diritto a pensione e assegni. Due precisazioni: accessoria all’irrogazione di una sanzione con efficacia sospensiva e ad applicazione automatica è quella prevista dall’art. 89, comma 2, del r.d. 1592 del 1933, come modificato dall’art. 5 della legge 16 gennaio 2006, 18, in forza della quale il docente universitario sanzionato non può per dieci anni solari essere nominato Rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria; circa la sanzione della destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni, prevista dal n. 5 dell’art. 87 r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592, si ritiene che la stessa non sia più irrogabile per effetto dell’abrogazione operata dall’art. 1 della Legge 8 giugno 1966, n. 494. Proceduralmente, la c.d. legge Gelmini ha determinato un decentramento del procedimento sanzionatorio a livello di singolo Ateneo, rispetto al precedente regime, laddove la funzione disciplinare risultava allocata presso il C.U.N. I commi 1° e 2° dell’art. 10 della legge 240/2010 s.m.i. prevedono, infatti, per l’irrogazione della censura (art. 88 del citato t.u. del 1933) una competenza esclusiva del Rettore dall’istruttoria alla conclusione del procedimento; per contro, circa l’irrogazione di sanzioni con efficacia sospensiva o espulsiva, è prevista la costituzione di un Collegio di disciplina presso ogni Ateneo, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Nel dettaglio al Rettore spettano l’avvio del procedimento disciplinare e la conseguente istruttoria, sulla base della quale qualificare la natura e l’entità dell’illecito disciplinare, ai fini della trasmissione o meno di una proposta motivata al Collegio di disciplina.
(Fonte: F. Canullo, www.lavocedeldiritto.it/ 12-04-2015)